Inammissibili i motivi che ripropongono le censure d’appello senza critica argomentata (Cass. pen. Sez. VII n. 24421 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 591, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice del gravame. Un motivo siffatto è privo di specificità e deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, perché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La censura che non si misuri con il complessivo apparato motivazionale della decisione impugnata, limitandosi a riproporre questioni già compiutamente risolte, non è consentita in sede di legittimità e non introduce nel giudizio di cassazione questioni di fatto estranee al sindacato di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato dichiarato responsabile, in primo grado, del reato di ricettazione, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Messina con pronuncia del 16/07/2025. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi.

Con il primo motivo lamentava il vizio della motivazione posto a base della dichiarazione di responsabilità, con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo, ipotizzato anche nella forma del dolo eventuale. Con il secondo deduceva il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 712 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, poiché entrambi presentano il medesimo vizio genetico: la pedissequa riproduzione delle censure già sottoposte al giudice dell’appello. Il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, prive di specificità.

La doglianza relativa alla contraddittorietà e illogicità della motivazione per relationem alla sentenza di primo grado evita completamente di misurarsi con il complessivo apparato motivazionale della decisione impugnata. Il ricorrente si limita a riproporre, in termini del tutto generici e senza puntuali riferimenti alla piattaforma indiziaria, questioni già compiutamente risolte dal primo giudice e ulteriormente riscontrate dalla Corte di merito con motivazione esente dal vizio dedotto.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata. Essi difettano di una critica puntuale al provvedimento e non prendono in considerazione, per confutarle in fatto o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti. Sul punto la Corte richiama il precedente Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021.

Nel merito della specifica doglianza, la Corte territoriale ha rilevato, in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, come l’elevato numero delle mattonelle indicate nel capo di imputazione, unitamente al cospicuo valore economico delle stesse, avrebbe dovuto far sorgere in capo all’imputato il sospetto circa la loro provenienza e comunque imporre una puntuale verifica. Non è pertanto consentito aderire alla richiesta riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 712 cod. pen.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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