Vendita senza prezzo determinabile: nulli anche i contratti e la fideiussione (Trib. Rimini 301/2026)
Tribunale di Rimini, sentenza n. 301 del 14 maggio 2026
Il caso
Un fideiussore proponeva opposizione contro un decreto ingiuntivo di euro 45.703,27, emesso per il prezzo non pagato di forniture commerciali. Contestava, tra l’altro, la validità dei contratti di compravendita e della garanzia, sostenendo che beni e prezzi non fossero stati determinati in modo sufficiente.
Il prezzo deve essere determinato o determinabile
Nella vendita e nella somministrazione il prezzo deve risultare determinato oppure ricavabile, sin dalla conclusione del contratto, attraverso criteri concordati o previsti dalla legge. È possibile fare riferimento al prezzo normalmente praticato dal venditore o a listini, ma soltanto quando tali parametri permettano di individuare concretamente il corrispettivo.
Il richiamo generico a listini che non consentono di individuare i prodotti e i relativi prezzi non rende determinabile il corrispettivo: il contratto resta privo di un elemento essenziale.
Il richiamo ai listini non era sufficiente
I contratti richiamavano due listini contenenti numerosi prodotti, codici, caratteristiche e accessori, senza però identificare le merci ordinate né stabilire criteri per collegarle alle singole voci. Il Tribunale ha quindi qualificato gli accordi come intese preparatorie prive degli elementi necessari per il perfezionamento del contratto.
La decisione
Accertata la nullità dei contratti per difetto di determinazione del prezzo, il Tribunale ha dichiarato nulla anche la fideiussione in forza del principio di accessorietà previsto dall’articolo 1945 c.c. L’opposizione è stata accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Provvedimento integrale:
Nota della Redazione
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