Fondo patrimoniale e revocatoria: per gli atti anteriori al credito serve il dolo specifico (Cass. civ. Sez. 3 n. 16695 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, qualora l’atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione richiesta dall’art. 2901, primo comma, n. 1, c.c. non è integrata dalla mera consapevolezza del possibile pregiudizio alle ragioni creditorie, essendo invece necessario il dolo specifico, inteso come finalizzazione dell’atto dispositivo da parte del debitore proprio in funzione del sorgere della futura obbligazione e con lo scopo precipuo di comprometterne l’adempimento. Per gli atti successivi al sorgere del credito, invece, si applica il criterio della scientia damni di cui al n. 2 della medesima disposizione. La prova del dolo specifico grava sul creditore agente e può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Il Fatto
Nel 1978 era stata costituita una società in nome collettivo, della quale erano soci anche gli odierni ricorrenti. Con atto del gennaio 2011, questi ultimi costituivano un fondo patrimoniale avente ad oggetto la loro abitazione familiare. A seguito del recesso della banca dai rapporti e del decesso di uno dei soci, gli eredi di quest’ultimo proponevano azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti dei costituenti il fondo, chiedendo dichiararsi l’inefficacia dell’atto in relazione al dedotto diritto di regresso per obbligazioni sociali. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello, con sentenza del 14 febbraio 2024, respingeva il gravame, confermando la declaratoria di inefficacia dell’atto, sia pure con motivazione in parte diversa. Avverso tale pronuncia i soccombenti proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti denunciavano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 2729 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente la preordinazione dolosa dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, pur trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito. Essi assumevano che la qualificazione del credito come successivo all’atto dispositivo avrebbe imposto la prova del dolo specifico e che la corte di merito aveva fondato l’accoglimento della domanda su una presunzione di intento doloso desunta dal mero mantenimento del fondo.
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che, anteriormente all’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite n. 1898 del 27 gennaio 2025, la giurisprudenza di legittimità aveva espresso orientamenti non univoci sul requisito soggettivo richiesto dall’art. 2901, primo comma, n. 1, c.c. per gli atti anteriori al sorgere del credito, oscillaando tra la sufficienza del dolo generico e la necessità del dolo specifico. Tale contrasto era stato rimesso alle Sezioni Unite con ordinanza n. 32969 del 2023.
Le Sezioni Unite n. 1898 del 2025 hanno composto il contrasto, affermando che, per gli atti anteriori al sorgere del credito, non è sufficiente la mera consapevolezza del possibile pregiudizio, essendo necessario il dolo specifico in capo al debitore, con la conseguenza che il giudice non può desumere automaticamente l’animus nocendi da circostanze meramente oggettive. Tale principio è stato ribadito anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità, precisandosi che la nozione rigorosa di dolo specifico non si applica agli atti successivi al sorgere del credito, per i quali vige il criterio della scientia damni. La Corte ha altresì ricordato che l’onere di provare il dolo specifico grava sul creditore agente e che tale prova può essere fornita anche tramite presunzioni semplici.
Nel caso di specie, la corte di merito aveva ritenuto sufficiente il mero dolo generico, desumendolo dalla sola idoneità dell’atto a ostacolare future azioni esecutive e dal comportamento successivo dei disponenti, senza accertare la deliberata e originaria preordinazione dell’atto al sorgere del futuro credito. La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, che dovrà fare applicazione del principio di diritto enunciato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.