Stalking: la consumazione prosegue oltre il 2011 per il reato abituale (Cass. pen. Sez. I n. 28315 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen., reato abituale di danno, ciò che assume autonomia offensiva è l’atteggiamento persecutorio nel suo complesso e non la singola frazione di condotta. Una volta intervenuto il perfezionamento, l’evento per accumulo rimane unico e unico resta il reato, anche se la condotta prosegue fino a un’ulteriore definitiva consumazione che ne aggrava le conseguenze. Ne deriva che, accertata la protrazione oltre un determinato anno, l’indagine non richiede l’individuazione di segmenti di fattispecie idonei a integrare compiutamente il reato, essendo sufficiente qualsivoglia concreto atteggiarsi delle azioni dell’imputato idoneo a replicare, richiamare o rinvigorire gli effetti di quelle precedenti, sorrette dal medesimo intendimento.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, in sede di giudizio di rinvio, aveva confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., commesso fino a febbraio 2011 e successivamente in permanenza, con le statuizioni in favore delle parti civili. Il rinvio era stato disposto perché venisse precisata la durata delle condotte e perché le stesse fossero descritte al fine di stabilire il momento iniziale del termine di prescrizione.

Il giudice del rinvio aveva ritenuto accertato, sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, che le condotte moleste erano perdurate costantemente fino alla settimana precedente la loro deposizione. La prescrizione non poteva quindi dirsi maturata, collocandosi la consumazione dopo l’01.01.2020, con applicazione dell’art. 161-bis cod. pen. Avverso tale sentenza il difensore ha proposto ricorso per vizio di motivazione, deducendo l’erronea individuazione del dies a quo e l’insufficienza della motivazione sulla sussistenza del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ricostruisce anzitutto l’ambito del rinvio, circoscritto all’accertamento del ripetersi degli episodi inquadrabili nella condotta contestata, la cui integrazione non poteva più essere messa in discussione. Scopo del giudizio di rinvio era individuare l’epoca dell’ultima frazione del reato abituale, per stabilire il momento iniziale del termine di prescrizione e la normativa applicabile ratione temporis.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui «ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell’evento» (Sez. V n. 15651 del 2020; Sez. V n. 7889 del 2019). È la reiterazione degli atti tipici a costituire elemento unificante ed essenziale della fattispecie, poiché dalla loro ripetizione deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio (Sez. V n. 3042 del 2019; Sez. V n. 54920 del 2016).

Da qui la qualificazione come reato abituale improprio (Sez. V n. 18868 del 2025): l’evento per accumulo resta unico e unico è il reato, anche quando, dopo il perfezionamento, la condotta prosegue fino a un’ulteriore definitiva consumazione, ampliando la dimensione del danno (Sez. V n. 17000 del 2019). Ne segue che, accertato il protrarsi del comportamento oltre il 2011, non occorre l’accertamento di segmenti di fattispecie idonei a integrare compiutamente il reato: è sufficiente qualsiasi concreto atteggiarsi delle azioni dell’imputato capace di replicare o rinvigorire gli effetti di quelle precedenti.

La Corte territoriale, riprendendo le dichiarazioni delle persone offese, aveva illustrato come le condotte fossero proseguite costantemente, con episodi di molestie reiterate fino alla settimana precedente la deposizione. Il ricorso, che censurava la mancata individuazione di condotte capaci di estendere la consumazione oltre il 2011, si fonda su un travisamento del principio posto dalla sentenza rescindente: l’attendibilità dei testimoni non è contestata e il giudicato interno non ne consentirebbe la revisione.

Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili. La Corte dispone l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 161-bis c.p.

Tutte le 44 sentenze sull'art. 161-bis c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *