Correzione dell’errore materiale e data di decorrenza della pena unificata (Cass. pen. Sez. I n. 28314 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio di cui all’art. 130 cod. proc. pen. consente la correzione dell’errore materiale e delle omissioni delle sentenze, ordinanze e decreti non più soggetti a impugnazione, purché non si tratti di vizi che ne determinano la nullità e purché l’eliminazione non comporti una modificazione essenziale dell’atto. L’integrazione è ammessa solo per elementi che necessariamente dovevano far parte del provvedimento, con esclusione di qualsiasi modifica che introduca elementi estranei alla ratio decidendi o comporti esercizio di potere discrezionale. Non ricorrono i presupposti della correzione quando si invoca l’integrazione con un elemento che deve essere determinato da altra autorità giudiziaria. La determinazione della data di decorrenza della pena unificata e del presofferto spetta al Procuratore Generale, cui l’art. 655 cod. proc. pen. riserva tale competenza mediante emissione di nuovo ordine di esecuzione.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 23.11.2021 aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di quattro sentenze di condanna e aveva rideterminato la pena complessiva in trenta anni di reclusione, senza però indicare la data di decorrenza della pena.
Il condannato aveva chiesto, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., la correzione del provvedimento per indicare il giorno 01.04.2003 quale data di inizio della detenzione, ininterrottamente protrattasi. La stessa Corte di appello, con ordinanza del 09.12.2025, aveva respinto l’istanza, ritenendo la modifica non un errore materiale ma una variazione sostanziale del provvedimento. Avverso tale rigetto il difensore ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 130 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’ambito applicativo del rimedio di cui all’art. 130 cod. proc. pen., che consente la correzione di errori materiali od omissioni dei provvedimenti non più impugnabili, a condizione che non si tratti di vizi produttivi di nullità e che l’intervento non determini una modificazione essenziale dell’atto. Il richiamo al precedente Sez. I n. 30483 del 06/05/2010, Madonia, Rv. 248316 fissa il criterio: l’integrazione è ammessa solo per elementi che necessariamente dovevano appartenere al provvedimento, con esclusione di ogni modifica che introduca elementi estranei alla ratio decidendi o implichi esercizio di potere discrezionale.
Muovendo da tale premessa, la Corte afferma che a maggior ragione il rimedio va escluso quando si invoca l’integrazione con un elemento che deve essere determinato da altra autorità giudiziaria. Il ricorrente lamentava che l’ordinanza del 2021, pur riconoscendo la continuazione e rideterminando la pena, non indicava la data di decorrenza: secondo la difesa il dato era pacifico e coincideva con l’inizio della detenzione, proseguita senza interruzioni.
L’argomento non regge. L’ordinanza che ha riconosciuto il vincolo della continuazione impone al Procuratore Generale — al quale l’art. 655 cod. proc. pen. riserva tale specifica competenza — di emettere un nuovo ordine di esecuzione, in sostituzione di quello in forza del quale era stato calcolato il cumulo delle pene relative alle quattro sentenze ora unificate ex art. 81 cod. pen. È in quel provvedimento, di esclusiva competenza del Procuratore Generale, che va calcolato il periodo della presofferta detenzione, con individuazione della data di inizio e della pena residua da espiare.
La Corte rileva inoltre che lo stesso ricorrente ammette che la statuizione richiesta al giudice dell’esecuzione non sarebbe obbligatoria, ma solo necessaria in funzione della concreta esecuzione della pena. La prospettazione è manifestamente infondata, perché sollecita un’integrazione con una statuizione dichiarativa estranea ai poteri e alle funzioni del giudice dell’esecuzione. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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