Sequestro probatorio, obbligo di motivazione e limiti del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 28356 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., che ricomprende gli errores in iudicando e in procedendo nonché i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. L’obbligo di motivazione che, a pena di nullità, sorregge il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni siano corpo del reato o cose ad esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria, deve essere modulato dal pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito, alla relazione tra le cose e il reato e alla natura del bene. Non è sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza descrizione dei fatti, della ragione del vincolo e della finalità probatoria perseguita. Le censure che non prospettino alcuna violazione di legge e non si confrontino con la motivazione del provvedimento impugnato sono inammissibili.

Il Fatto

Due indagati hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Latina, sezione per il riesame, che aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero ed eseguito nell’ottobre 2025, nonché il successivo decreto di convalida. I reati ipotizzati attengono al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e ad altre fattispecie richiamate nel provvedimento.

Con un unico motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge per difetto assoluto di incolpazione provvisoria, oltre a irragionevolezza, genericità e carenza di motivazione dell’ordinanza, sotto tre profili: l’indicazione di una serie indistinta di titoli di reato e la modifica dell’epoca di commissione nell’atto di convalida; il ricorso a formule di stile per le esigenze probatorie; l’integrazione, da parte del riesame, di un ruolo non specificato nel provvedimento di convalida.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa sistematica sui provvedimenti cautelari reali: il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. Il vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 25932 del 2008, gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

Nel caso concreto nessuna violazione di legge è riscontrabile. Il provvedimento impugnato si è conformato al principio secondo cui l’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio deve essere modulato in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito, alla relazione tra le cose e il reato e alla natura del bene, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge (Sez. 2 n. 46130 del 2023).

Il Tribunale ha correttamente osservato che il decreto non si è limitato a indicare gli articoli violati ma ha specificato, nei limiti richiesti, le condotte ipotizzate, con riferimento al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina realizzato anche mediante la documentazione da acquisire. Sono state esplicitate le anomalie riscontrate in un rilevante numero di richieste di nulla osta al lavoro presentate da una società e l’indicazione di alloggi in immobili non destinati ad uso abitativo.

Quanto alle esigenze probatorie, la motivazione non è meramente apparente: l’ordinanza ha richiamato la finalità di acquisire documentazione utile a procurare l’ingresso illegale di stranieri mediante fittizie istanze e ha indicato i criteri di selezione per l’estrapolazione dei dati dai dispositivi in sequestro, nel rispetto della proporzionalità. La terza censura è inammissibile perché non prospetta alcuna violazione di legge e non si confronta con la motivazione del riesame.

All’inammissibilità dei ricorsi conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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