Continuazione nel giudizio esecutivo e deduzione di elementi solo apparentemente nuovi (Cass. pen. Sez. I n. 30051 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione, la preclusione processuale di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ostativa a una nuova pronuncia sul medesimo petitum, opera rebus sic stantibus e non in maniera assoluta: essa è superabile solo se vengono prospettate nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti o preesistenti, ma diversi da quelli già presi in considerazione. Non basta, però, dedurre dati di trascurabile significato che solo in apparenza conferiscano carattere di novità, essendo imprescindibile un significato sostanzialistico della deduzione. Ne deriva che, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., la valutazione di unitarietà ideativa va condotta sulla base della ricostruzione storica accolta nelle sentenze definitive e degli indici sintomatici evincibili dai titoli, senza che possano assumere rilievo atti di indagine, informative o provvedimenti cautelari non recepiti in sentenza, né la mera abitualità criminale del condannato.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato con più sentenze definitive per reati in materia di stupefacenti, estorsione, associazione di tipo mafioso e violazione degli obblighi di sorveglianza speciale, proponeva al giudice dell’esecuzione istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con cinque diversi titoli, commessi tra il 1996 e il 2010.
La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza con ordinanza del 23 febbraio 2026, rilevando che essa costituiva mera riproposizione di una precedente richiesta, rigettata nel 2023, non contestata nelle sue argomentazioni e priva di elementi nuovi. Proponeva quindi ricorso per cassazione la difesa, deducendo l’avvenuta acquisizione di ulteriori sentenze e la produzione di ordinanze di accoglimento emesse nei confronti del figlio del ricorrente, nonché di informative della DDA e provvedimenti di sorveglianza, quali elementi di novità non valutati.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla norma di riferimento, l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che impone di dichiarare inammissibile la richiesta costituente mera riproposizione di un’istanza già rigettata e basata sui medesimi elementi. La disposizione, osserva il Collegio, è volta a evitare la mera reiterazione di istanze, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, inteso come contenimento dei tempi bilanciato con la complessità delle questioni.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. I n. 29983 del 31/05/2013; n. 36005 del 14/06/2011), la Corte ribadisce che la preclusione opera rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti o preesistenti, ma diversi da quelli già valutati. Il fulcro è il significato da attribuire alla nozione di “elementi nuovi”: non basta dedurre dati di trascurabile significato che solo in apparenza conferiscano novità; è imprescindibile che la deduzione abbia valore sostanzialistico e che tali elementi non siano stati oggetto di valutazione nella precedente decisione (Sez. III n. 50005 del 01/07/2014).
Verificando le due censure, la Corte rileva che le sentenze allegate erano già elencate ed esaminate nell’ordinanza resa sulla prima istanza, integralmente richiamata in quella impugnata. Quanto alla documentazione ulteriore, l’ordinanza aveva esplicitamente argomentato l’irrilevanza delle sentenze già esaminate e degli atti di indagine che ne costituivano il fondamento.
Sul punto il Collegio enuncia il principio che il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. presuppone titoli irrevocabili e che restano esclusi gli atti precedenti al provvedimento definitorio privi di accertamenti definitivi, quali misure cautelari e atti di indagine: la valutazione di unitarietà ideativa va compiuta sulla ricostruzione storica accolta nelle sentenze definitive, senza poter essere integrata con argomenti svolti in atti di indagine non recepiti in sentenza. Il principio è confermato dalla recente Sez. I n. 19390 del 23/05/2025. Tali considerazioni valgono anche per le informative della DDA e per le ordinanze del magistrato di sorveglianza, che hanno oggetto diverso.
Infine, quanto alle ordinanze che avevano riconosciuto la continuazione in favore del figlio del ricorrente, la Corte di appello le ha ritenute irrilevanti, perché relative a reati commessi dopo il 2009 e, quindi, in epoca successiva; l’unico episodio anteriore non vedeva coinvolto il ricorrente. Il ritorno a delinquere dopo i periodi di detenzione, conclude la Corte, non è espressione di identità di disegno criminoso, ma di abitualità criminale, concetto ben diverso da quello di unità di disegno criminoso. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con preclusione dell’esame dei motivi aggiunti.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 666 c.p.p. – Procedimento di esecuzione
- Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato