Circonvenzione di incapace: reato di danno e consumazione prolungata (Cass. pen. Sez. II n. 32706 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di circonvenzione di incapace, di cui all’art. 643 cod. pen., postulando il compimento di un’azione manipolatoria diretta a indurre la persona offesa a compiere un atto produttivo di un effetto giuridico dannoso, ha natura di reato di danno e non di pericolo. L'”effetto giuridico dannoso” non è limitato al pregiudizio patrimoniale, ma si estende al danno giuridico derivante dalla limitazione della libertà di autodeterminazione della persona offesa nella sfera patrimoniale, poiché la norma tutela in via principale la persona e solo in via mediata il patrimonio. Trattandosi di reato a formazione progressiva ed eventualmente a consumazione prolungata, il delitto si perfeziona con il compimento dell’atto a effetto giuridico potenzialmente dannoso, ma la consumazione può protrarsi fino alla completa realizzazione delle conseguenze, con conseguente traslazione in avanti del momento finale di consumazione anche ai fini del decorso della prescrizione.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, confermando nel resto la decisione di primo grado e condannando l’appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo un unico motivo.
Il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 643 e 157 cod. pen. e l’omessa motivazione in punto di maturazione della prescrizione prima della pronuncia di primo grado. Ha sostenuto che, a prescindere dalla formale chiusura della contestazione, dall’istruttoria dibattimentale era emerso che gli atti pregiudizievoli compiuti dalla persona offesa avevano tutti data antecedente al 14 luglio 2016 e che per la decorrenza del termine prescrizionale rilevava il momento del compimento dell’atto, non quello della produzione degli effetti. Ha inoltre argomentato circa la persistenza dell’interesse all’impugnazione in ragione della conferma delle statuizioni civili.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo. Il Collegio, rettificando parzialmente le riflessioni dei giudici di merito, ha aderito all’orientamento recentemente consolidatosi secondo cui la circonvenzione di incapace ha natura di reato di danno e non di pericolo, richiamando Sez. II n. 22910 del 26.05.2026, Sez. II n. 3175 del 17.12.2025, dep. 2026, Rv. 289317-01 e Sez. II n. 186 del 02.12.2025, dep. 2026, Rv. 289315-02.
La Corte ha chiarito che l’effetto giuridico dannoso contemplato dalla fattispecie incriminatrice non si esaurisce nel danno patrimoniale, ma comprende il danno giuridico derivante alla persona offesa dalla subita limitazione della libertà di autodeterminazione nelle scelte relative alla propria sfera patrimoniale. La disposizione, infatti, tutela in via principale la persona in quanto tale, mentre il patrimonio assume rilievo solo in via mediata.
Il delitto, in quanto a formazione progressiva e, eventualmente, a consumazione prolungata, si perfeziona con il compimento dell’atto avente effetto giuridico potenzialmente dannoso, ma la sua consumazione può protrarsi fino alla completa realizzazione delle conseguenze derivanti da tale atto. Ne consegue la traslazione in avanti, anche ai fini del decorso della prescrizione, del momento finale di consumazione del reato.
Su tali basi, il motivo con cui si assumeva interamente compiuto, prima della pronuncia di primo grado, il termine prescrizionale è stato giudicato infondato. Dalla ricostruzione in fatto operata in sentenza risultava che la realizzazione delle conseguenze derivanti dagli atti pregiudizievoli non si era arrestata prima del 14 luglio 2016, di talché non era compiuto, alla data della sentenza di condanna in primo grado, il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei.
Alla pronuncia è conseguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate nella misura di euro 3.400.00 oltre accessori, avendo la parte civile esplicato, con memoria scritta, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi risarcitori, fornendo utile contributo alla decisione, secondo il richiamo a Sez. IV n. 10022 del 06.02.2025, Rv. 287766-01.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
- Art. 643 c.p. – Circonvenzione di persone incapaci