Continuazione esterna in appello ammissibile solo con motivi nuovi e sentenze definitive (Cass. pen. Sez. II n. 777 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e sempre che sia accompagnata dall’allegazione, precisa e completa, delle sentenze definitive rilevanti ai fini del decidere. L’istituto ha natura eccezionale rispetto alla struttura del giudizio di appello e nessun pregiudizio deriva all’imputato, che può sempre vedersi riconoscere la continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen.. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica della esistenza di un logico apparato argomentativo, senza rilettura degli elementi di fatto riservati al giudice di merito.
Il Fatto
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 07.02.2024, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Cremona che aveva condannato il ricorrente per varie ipotesi di riciclaggio di autovetture, truffa e falso. Avverso detta sentenza il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.
Con il primo motivo lamentava la mancanza di motivazione sull’istanza di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del procedimento e quelli giudicati in separato processo dal Tribunale di Cremona. Con il secondo contestava la valutazione del compendio indiziario e l’affermazione di responsabilità, sostenendo che l’attività di rivenditore di auto e la ricezione dei mezzi da terzi dovessero escludere l’elemento soggettivo. Con il terzo censurava gli aumenti per continuazione in assenza di adeguata motivazione per ciascuno di essi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di doglianze già vagliate e disattese dalla corte di merito. Sul primo motivo ha osservato che il Procuratore generale ne aveva correttamente rilevato la genericità: a fronte di una richiesta di riunione ai sensi dell’art. 17 cod. proc. pen., il giudice di secondo grado, non potendo accogliere l’istanza principale per l’intervenuta irrevocabilità della separata pronuncia, non procedeva ad analizzare l’istanza subordinata di continuazione, il cui presupposto era venuto meno.
La Corte ha richiamato il proprio recente orientamento (Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, Rv. 285991), secondo cui la richiesta di continuazione c.d. esterna in appello è ammissibile solo se avanzata con motivi nuovi e accompagnata dalla allegazione precisa e completa delle sentenze definitive. Nel caso in esame il ricorso non specificava che la corte di appello fosse stata posta in grado di valutare l’unicità del disegno criminoso mediante la produzione delle sentenze definitive sopravvenute.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha orizzonte circoscritto, non potendo verificare l’adeguatezza delle argomentazioni del merito né procedere a una rilettura degli elementi di fatto (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428). I giudici di merito, con doppia valutazione conforme, avevano ricostruito una serie di operazioni di ricezione di mezzi furtivi, re-immatricolazione e vendita a terzi ignari, tutte curate direttamente dall’imputato.
Sul terzo motivo, la Corte ha ricordato il criterio fissato dalle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269: nel reato continuato il giudice deve calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite, con impegno motivazionale correlato all’entità degli aumenti. Nel caso di specie gli aumenti erano assai ridotti a fronte di delitti con limiti edittali ben più ampi, sicché la doglianza risultava manifestamente infondata. Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 17 c.p.p. – Riunione di processi
- Art. 585 c.p.p. – Termini per l'impugnazione
- Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato