Appello cautelare inammissibile se riproduce l’istanza de libertate (Cass. pen. Sez. VI n. 1919 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
I motivi di appello cautelare, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., devono soddisfare a pena di inammissibilità il requisito della specificità, con la precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto sottoposte al giudice del gravame. Non è sufficiente il mero richiamo per relationem degli argomenti già dedotti a sostegno dell’originaria istanza de libertate. L’onere di specificità si attenua in misura proporzionale alla carenza argomentativa del provvedimento impugnato, ma non viene mai meno: la difesa deve comunque indicare i punti della decisione interessati dal vizio, poiché il giudizio di secondo grado non è un giudizio nuovo a tutto campo.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello cautelare proposto dall’indagata avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva respinto l’istanza di revoca o modifica della misura cautelare carceraria. Secondo il Tribunale, l’impugnazione era inammissibile per un duplice ordine di ragioni: un precedente incidente cautelare aveva già esaminato il medesimo profilo senza che fossero prospettati elementi ulteriori, e l’appello si limitava a reiterare le ragioni dell’istanza de libertate senza analizzare il provvedimento impugnato.
La difesa dell’indagata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 272 e ss., 275, comma 4, cod. proc. pen. e agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente ha contestato la genericità della motivazione del primo giudice e dell’ordinanza impugnata, sostenendo l’ammissibilità dell’appello che riproponga le stesse ragioni dell’istanza de liberate quando il provvedimento sia privo di autonoma valutazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, muovendo dal rilievo che il Tribunale aveva individuato un duplice profilo di inammissibilità, uno dei quali assorbente e relativo alla genericità dell’impugnazione. La difesa non ha contestato tale rilievo, ritenendo ammissibile l’appello così confezionato in presenza di un provvedimento privo di effettiva motivazione. La Corte ha qualificato tale assunto come manifestamente infondato.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui i motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali non possono limitarsi al semplice richiamo per relationem degli argomenti già addotti nella originaria richiesta di applicazione, ma devono rispondere al requisito della specificità, con la precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto (Sez. VI n. 47546 del 01/10/2013, Rv. 258664). L’appello cautelare di cui all’art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con conseguente applicazione delle disposizioni degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. (Sez. V n. 9432 del 12/01/2017, Rv. 269098).
La Corte ha poi affrontato il nodo centrale: l’incidenza della carenza motivazionale del provvedimento impugnato sull’onere di specificità. Richiamando le Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, ha ribadito che l’onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Quanto più il provvedimento è carente sotto il profilo argomentativo, tanto più si attenua l’onere difensivo di confutazione puntuale (Sez. IV n. 41981 del 24/10/2024).
Tuttavia, la difesa deve necessariamente indicare i punti della decisione interessati da carenza argomentativa, non potendo limitarsi a una critica avulsa da riferimenti ai punti censurati, senza incorrere nel vizio della genericità estrinseca. Il tasso di indeterminatezza del provvedimento impugnato non esonera la difesa dall’indicare i punti sui quali si sollecita l’intervento correttivo, non potendosi intendere il giudizio di secondo grado come un giudizio nuovo a tutto campo.
Infine, per completezza, la Corte ha rilevato che il provvedimento del G.i.p. non era immotivato, poiché indicava le precise ragioni del rigetto dell’istanza, rispetto alle quali dovevano appuntarsi le critiche dell’appello. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 272 c.p.p. – Limitazioni alle libertà della persona
- Art. 310 c.p.p. – A p p e l l o
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione