Prelievo coattivo di DNA: motivazione sulla assoluta indispensabilità per la prova (Cass. pen. Sez. VI n. 1918 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi, disciplinato dagli artt. 349-bis e 224-bis cod. proc. pen., è ammesso, in caso di rifiuto dell’interessato, anche su soggetto non formalmente indagato, potendo coinvolgere il terzo rispetto al quale l’accertamento può offrire la prova dei fatti. Il provvedimento che lo autorizza deve però esplicitare le ragioni della sua assoluta indispensabilità per la prova, istituendo un collegamento tra il delitto e il soggetto in chiave di ipotesi investigativa seriamente supportata. Non bastano il mero sospetto, la congettura astratta o l’iniziativa esplorativa. Spetta alla motivazione indicare la congruenza dell’intervento e delimitare l’ambito di tutela dei diritti, nel bilanciamento tra esigenze investigative e salvaguardia della persona.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro autorizzava il Pubblico Ministero a eseguire, sulla persona dell’indagato, il prelievo di un campione di DNA per esami comparativi, ritenuti essenziali per stabilire la riferibilità all’indagato di un’arma sequestrata in locali a lui riconducibili. L’ordinanza dava atto che sull’arma erano stati isolati due profili genotipici misti da sottoporre a confronto e che nei confronti dell’indagato era stata emessa ordinanza cautelare custodiale anche per il reato di detenzione di arma da fuoco.
Il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 111 Cost. e 224-bis cod. proc. pen.: l’ordinanza non avrebbe addotto alcuna ragione specifica dell’assoluta indispensabilità del prelievo, essendo la gravità indiziaria fondata su intercettazioni, materiale sequestrato e riscontro fotografico, con dichiarazioni confessorie rese in sede di riesame.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione dichiara il ricorso manifestamente infondato. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione dell’istituto del prelievo coattivo di campioni biologici, per la quale rinvia alla sentenza della Prima Sezione n. 28538 del 17/01/2019.
Gli artt. 349-bis e 224-bis cod. proc. pen. ammettono accertamenti tecnici sulla persona, con limitazione della libertà personale, in caso di rifiuto dell’interessato. Quanto ai destinatari, la Corte richiama l’individuazione della categoria tramite il riferimento alla «persona interessata»: non occorre che si tratti di soggetto formalmente indagato, già iscritto nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., essendo possibile eseguire il prelievo anche su un terzo rispetto al quale l’accertamento può offrire la prova dei fatti.
Proprio perché l’accertamento può coinvolgere terzi, il legislatore impone l’esplicitazione delle ragioni della assoluta necessità del prelievo per la prova. Deve istituirsi un collegamento tra il delitto e il soggetto, anche in chiave di ipotesi investigativa seriamente supportata: non bastano il mero sospetto, la congettura astratta o le iniziative meramente esplorative. La motivazione deve indicare la congruenza dell’intervento e delimitare l’ambito di tutela e garanzia dei diritti del terzo, nel delicato equilibrio tra esigenze di investigazione e salvaguardia dei valori della persona.
Applicando tali principi, la motivazione dell’ordinanza impugnata non merita censura: si tratta di prelievo sulla persona dell’indagato e il Giudice ha dato atto dell’isolamento di due diversi genotipi sull’arma in sequestro, elemento distonico per la tenuta dell’ipotesi accusatoria sul possesso dell’arma, superabile solo con la comparazione con altro campione biologico prelevato sulla persona. Quanto alla dedotta confessione, la Corte la considera circostanza solo genericamente esposta.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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