Appello: elezione di domicilio sufficiente il richiamo nell’atto (Cass. pen. Sez. V n. 2154 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, la prescrizione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che impone a pena di inammissibilità il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata appellante, è soddisfatta quando l’atto di appello contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, così da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo della notificazione. Ove la notifica del decreto di citazione in appello sia stata eseguita con successo presso l’indirizzo eletto, la causa di inammissibilità non può essere dichiarata dal giudice in esito all’udienza, perché ciò viola il diritto di accesso al giudizio di secondo grado. La medesima prescrizione non si applica alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria, per i quali l’adempimento sarebbe inutile ed eccessivamente formalistico.
Il Fatto
Il ricorrente era stato giudicato in presenza dal giudice di pace, con sentenza del 13 ottobre 2023, per i reati di cui agli artt. 612 e 581 cod. pen.; nella veste di persona offesa costituitasi parte civile aveva chiesto il risarcimento del danno nei confronti dell’imputato assolto.
Avverso quella sentenza aveva proposto appello, ma il Tribunale di Avezzano, con ordinanza del 27 maggio 2024, lo aveva dichiarato inammissibile: l’atto non conteneva il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio richiesto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 del d.lgs. n. 150 del 2022. Il ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza, deducendo la violazione della medesima norma sotto due profili.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione di ordine processuale, ricordando che il giudice di legittimità, di fronte a una censura sul rito, può e deve prescindere dalla motivazione del provvedimento impugnato e accedere agli atti per valutare la correttezza in diritto della decisione, anche quando questa sia giustificata solo a posteriori; il controllo resta invece precluso quanto al vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Nel merito, il primo motivo è fondato. La norma invocata richiede il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio per la notificazione del decreto di citazione, ma la sua ratio è di agevolare il procedimento notificatorio, non di sanzionare formalità prive di effetto. Il Collegio valorizza la circostanza che l’atto di appello recasse un richiamo esplicito all’elezione di domicilio, che il decreto di citazione riportasse tale elezione presso lo studio del difensore e che il verbale di udienza desse atto della regolare costituzione delle parti: la notifica aveva raggiunto il suo scopo.
La Corte richiama quindi l’orientamento delle Sezioni Unite — espresso, secondo l’informazione provvisoria n. 15/2024, all’esito dell’udienza del 24 ottobre 2024 — secondo cui è sufficiente il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo. Richiama altresì il principio per cui la causa di inammissibilità non rilevata prima del giudizio non può essere dichiarata in esito all’udienza quando la notifica sia stata effettuata con successo (Sez. V n. 21005 del 08.03.2024).
Anche il secondo motivo è fondato. La Corte esclude che l’obbligo di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini dell’ammissibilità dell’appello riguardi i soggetti diversi dall’imputato. L’interpretazione sistematica degli artt. 100 e 154 cod. proc. pen. mostra che la parte civile agisce necessariamente tramite difensore e ha domicilio eletto presso di lui per ogni effetto processuale, a differenza dell’imputato, tenuto agli adempimenti degli artt. 157 cod. proc. pen. ss. Imporre l’ulteriore adempimento costituirebbe un formalismo inutile, lesivo del diritto di accesso alla giustizia e dei principi del fair trial ex art. 6 CEDU, in coerenza con Sez. VI n. 25833 del 02.07.2024 e Sez. V n. 6993 del 15.02.2024.
Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza impugnata è annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Avezzano per il giudizio di appello.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 581 c.p. – Percosse
- Art. 612 c.p. – Minaccia
- Art. 100 c.p.p. – Difensore delle altre parti private
- Art. 154 c.p.p. – Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria
- Art. 157 c.p.p. – Prima notificazione all'imputato non detenuto
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso