Scudo erariale e condotte commissive dei controllori: domanda contabile respinta (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 11 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La limitazione di responsabilità di cui all’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020 si applica a tutte le condotte commissive, ancorché connotate da colpa grave, e non può essere aggirata riqualificando come omissive condotte che l’agente ha posto in essere con l’esercizio materiale delle proprie funzioni. La mancata adozione delle cautele doverose costituisce la componente omissiva della colpa e non muta la natura commissiva dell’illecito. Il dolo richiede la prova della rappresentazione dell’evento illecito e della volontà di realizzarlo, anche nella forma eventuale, da riscontrarsi secondo criteri indiziari e con il criterio del più probabile che non.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato un candidato risultato vincitore di un concorso comunale per un posto di funzionario direttivo, contestandogli a titolo di dolo l’intera retribuzione erogata dopo l’assunzione. Il bando richiedeva una laurea quinquennale o equipollente; il candidato possedeva una laurea triennale e aveva barrato nella domanda la casella relativa al possesso del diploma specialistico o magistrale, indicando però espressamente il titolo effettivamente conseguito e la relativa classe.

Scoperta l’insufficienza del titolo, il dipendente rassegnò le dimissioni immediate. In via sussidiaria la Procura ha convenuto due segretari comunali, presidenti della commissione di concorso, per colpa grave, addebitando loro l’omessa o ritardata verifica del requisito, con richieste del 75% e del 25% del danno. Solo uno dei convenuti si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

La Sezione esclude anzitutto il dolo del candidato. La dichiarazione non era idonea a trarre in inganno l’amministrazione, perché conteneva tutti gli elementi per riscontrare l’insufficienza del titolo. Depositare il certificato di laurea con l’indicazione della durata triennale e rinunciare a un’altra assunzione prima della stipula sono condotte incompatibili con un intento fraudolento. L’errore, anche inescusabile, rileva sul piano della colpa, non del dolo.

Quanto al dolo eventuale, la Corte richiama la giurisprudenza contabile — Sezione I centrale d’appello n. 214/2024, Sezione Sicilia n. 147/2023, Sezione d’appello Sicilia n. 62/A/2023 — e i relativi criteri indiziari: distanza tra condotta e norma, modalità della violazione, durata e ripetizione, probabilità dell’evento, condotta successiva. Nel caso concreto nessun indizio è sufficiente: le modalità sono prive di nascondimento, la probabilità dell’evento era scarsa in una procedura scandita da plurimi controlli, la condotta si è esaurita in un unico atto e la condotta successiva depone in senso contrario. La domanda deve quindi essere respinta per il candidato in forza dello scudo erariale.

La parte più rilevante riguarda i due segretari comunali. La Procura aveva qualificato le loro condotte come omissive, invocando il principio di equivalenza causale dell’art. 40, secondo comma, cod. pen., per sottrarle alla limitazione di responsabilità. La Corte respinge l’impostazione: l’equivalenza causale opera solo se il garante non ha concorso materialmente all’evento con una propria condotta attiva.

Ammissione dei candidati, formazione della graduatoria, individuazione del vincitore, pareri di regolarità tecnica e rogito del contratto sono tutti atti commissivi. I convenuti hanno determinato l’evento mediante l’esercizio materiale delle loro funzioni. Il principio è richiamato dalla giurisprudenza di legittimità — Cass. Sez. IV n. 32899 del 2021 e Cass. Sez. IV n. 49821 del 2012 — e da quella contabile (Sez. Sicilia n. 305/2023, Sez. Sardegna n. 32/2024, Sez. Trentino n. 8/2025): la componente omissiva della colpa non trasforma in omissiva una condotta commissiva.

La domanda è quindi respinta anche verso i due convenuti, non potendosi superare il limite dell’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020 mediante una trasposizione surrettizia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., trattandosi di questione preliminare di merito idonea a definire il giudizio, con soccombenza inesistente e oneri a carico dell’Erario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 40 c.p.

Tutte le 154 sentenze sull'art. 40 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *