Omessa dichiarazione IRES e dolo eventuale dell’amministratore formale (Cass. pen. Sez. VII n. 37923 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omessa presentazione della dichiarazione, il legale rappresentante di un ente che non ne abbia l’effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza, ma quale autore principale del reato, essendo direttamente obbligato ex lege a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi. L’assunzione formale della carica comporta l’accettazione dei doveri inderogabili a essa connessi, primo fra tutti l’obbligo dichiarativo. Il totale disinteresse per le sorti della società, manifestato con l’omissione di qualsiasi controllo e adempimento, è elemento idoneo a integrare il dolo eventuale di evasione. La prova del dolo specifico non può essere presunta, ma va desunta da elementi fattuali specifici. Le censure che si risolvono in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio sono inammissibili in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona, confermava la declaratoria di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000, per omessa presentazione della dichiarazione IRES relativa all’anno d’imposta 2014, con evasione d’imposta pari a C 82.097,50. In accoglimento dell’appello del Procuratore Generale, la Corte territoriale disponeva la confisca, diretta o per equivalente, del profitto del reato.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: l’intervenuta prescrizione del reato, da dichiararsi ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., e l’illogicità della motivazione in ordine ai presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie, per non essere stata riconosciuta la sua qualità di mero amministratore fittizio e per l’assenza del dolo specifico di evasione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Quanto al primo motivo, il reato di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000, contestato come commesso il 30 settembre 2015, si prescrive nel termine massimo di dieci anni ex artt. 157 e 161 cod. pen. e art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000; nel caso di specie, essendo intervenuti plurimi atti interruttivi, il termine massimo non era decorso.

Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile. Le censure, pur veicolate sotto il vizio di motivazione, si risolvono in realtà in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità. Il ricorrente non denuncia una manifesta illogicità o una contraddittorietà intrinseca del percorso argomentativo, ma contrappone la propria interpretazione delle risultanze istruttorie a quella, del tutto plausibile e coerente, fatta propria dai giudici di merito.

La Corte territoriale aveva esaminato la posizione dell’imputato e la sua qualifica di amministratore, non negando aprioristicamente la possibile veste di prestanome, ma argomentando in modo logico sul perché tale circostanza non fosse sufficiente a escluderne la responsabilità. I giudici di secondo grado hanno valorizzato un passaggio della testimonianza del precedente amministratore, dal quale emergeva la consegna della documentazione della società al momento del passaggio di consegne: elemento dal quale è stato inferito che l’imputato non fosse totalmente avulso dalla realtà societaria e fosse stato posto nella condizione di adempiere ai doveri minimi connessi alla carica accettata.

In punto di elemento soggettivo, la Corte ha richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui, in tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente che non ne abbia l’effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato ex lege a presentare le dichiarazioni (Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201-01). Su tale base la Corte bresciana ha ritenuto che l’assunzione formale della carica comportasse l’accettazione dei doveri inderogabili a essa connessi e che il totale disinteresse per le sorti della società integrasse, quantomeno, il dolo eventuale. Le sentenze citate dal ricorrente, che correttamente ribadiscono la necessità di una rigorosa prova del dolo specifico, non sono in contraddizione con la decisione impugnata, che non ha presunto il dolo ma lo ha desunto da elementi fattuali specifici.

Infine, la doglianza sullo stato di crisi della società è stata ritenuta manifestamente infondata: la Corte d’appello ha esplicitamente rilevato come tale circostanza fosse rimasta indimostrata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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