Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura degli elementi di fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 10255 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa. Non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità e dalla sua contraddittorietà, sicché sono inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione, o che sollecitano una differente comparazione del significato probatorio delle prove. È quanto accade quando si contesti la qualificazione del fatto, senza addurre una reale frattura tra contestazione e decisione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato, in sede di rinvio, per il reato di cui all’art. 489 cod. pen., per avere fatto uso di un atto falso consistente in un inesistente provvedimento giurisdizionale, senza essere concorso nella sua falsificazione.

Con l’impugnazione, nella quale risultano rubricati sia il vizio di violazione di legge sia quello di motivazione manifestamente illogica, il ricorrente contesta la ricostruzione della sentenza impugnata, che a suo dire avrebbe ritenuto a carico dell’imputato la condotta di concorso nella formazione dell’atto falso, a fronte di una contestazione limitata al solo uso. La questione arriva così davanti alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara le censure inammissibili, richiamando i costanti orientamenti in punto di limiti del sindacato di legittimità. Il riferimento principale è Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, secondo cui al giudice di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione, indicati dal ricorrente come più plausibili di quelli seguiti dal giudice del merito.

Il Collegio richiama altresì Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, per il principio secondo cui non sono deducibili censure relative a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà, intrinseca o rispetto a un atto probatorio ignorato quando esistente o affermato quando mancante. Su aspetti essenziali, tali vizi devono imporre una diversa conclusione del processo.

Ne deriva l’inammissibilità di tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori delle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti su attendibilità, credibilità e valenza probatoria del singolo elemento.

A tale categoria sono ricondotte le censure con cui si contesta che il documento oggetto dell’imputazione possa considerarsi falso, stante la sua pretesa inidoneità a trarre in inganno. La sentenza impugnata, ai richiamati pagine 5 e 6, chiarisce in termini ineccepibili che l’imputato ha utilizzato l’atto falso e che lo stesso presentava tutti i crismi dell’atto originale, essendo dunque idoneo a ingannare i destinatari della relativa produzione.

Pertanto il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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