Turbata libertà degli incanti: la collusione non si desume dal mero intento (Cass. pen. Sez. VI n. 32870 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, la fattispecie di cui all’art. 353-bis cod. pen. è integrata da condotte collusive o fraudolente idonee a incidere sul contenuto del bando, anche solo in termini di pericolo. Non ogni condotta favoreggiatrice, tuttavia, rivela l’accordo collusivo: non basta l’intento del pubblico agente di avvantaggiare alcune imprese, occorrendo la prova dell’intesa con il soggetto che dall’atto trae vantaggio. L’esistenza dell’accordo si desume dal contesto fattuale, dai rapporti personali tra le parti o da altri elementi oggettivi. Il mero intento favoritorio, privo di riscontro sull’intesa, non integra il reato, che è di evento ed esige un accertamento concreto sull’idoneità della condotta a turbare la gara.

Il Fatto

La vicenda ha ad oggetto la procedura di aggiudicazione di otto chioschi stagionali sul lungomare di una città laziale, destinati ad attività di supporto alla balneazione. Il Tribunale ha confermato l’ordinanza con cui era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un amministratore locale, gravemente indiziato per il reato di cui all’art. 353-bis cod. pen.

Secondo l’ipotesi accusatoria, il bando sarebbe stato preconfezionato su misura, con clausole e modifiche introdotte nel corso della procedura per favorire i precedenti assegnatari, già dichiarati decaduti. Il ricorrente ha articolato tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sui gravi indizi; censure sul pericolo di recidiva; doglianze sulla possibilità di sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dai principi consolidati in materia di turbata libertà degli incanti. L’art. 353 cod. pen. configura un reato di evento di pericolo: non occorre il danno effettivo alla regolarità della gara, essendo sufficiente l’idoneità degli atti a influenzarne l’andamento. La fattispecie di cui all’art. 353-bis cod. pen., introdotta dall’art. 10 della legge 13 agosto 2010, n. 136, anticipa la tutela al momento di formazione del bando, per colpire i bandi personalizzati e preservare la parità tra i concorrenti.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto: Sez. 6, n. 12821 del 2013, Sez. 6, n. 12298 del 2012, Sez. 6, n. 28970 del 2013, Sez. 6, n. 10272 del 2019, Sez. 5, n. 26556 del 2021. Chiarisce poi che la collusione è ogni accordo clandestino diretto a influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il mezzo fraudolento è qualsiasi artificio o inganno idoneo a conseguire l’evento, desumibile anche da anomalie procedimentali.

Applicando tali principi, la Corte rileva che il Tribunale ha costruito l’intera motivazione sull’intento del ricorrente di favorire i precedenti aggiudicatari. Ma non ogni condotta favoreggiatrice rivela l’accordo: ciò che deve essere provato è l’intesa con il soggetto che dall’atto trae vantaggio, ovvero l’esistenza di pressioni o sollecitazioni dirette a influenzare il pubblico ufficiale. Sul punto l’ordinanza è silente: non è emerso alcun contatto, rapporto personale o elemento volto a comprovare la collusione.

Quanto al segmento di condotta relativo alla delibera successiva alla riunione, la Corte osserva che a tale incontro non fu invitata nessuna impresa tra quelle che sarebbero state parti dell’accordo. Non è quindi chiaro quale sarebbe il mezzo fraudolento, cioè l’attività ingannevole concretamente idonea ad alterare la gara. L’ordinanza impugnata è pertanto annullata con rinvio al Tribunale, che dovrà applicare i principi indicati. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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