Omessa citazione dell’imputata e del co-difensore in appello: nullità della sentenza (Cass. pen. Sez. III n. 33152 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità, per difetto di instaurazione del rapporto processuale, la sentenza di appello pronunciata quando il decreto di citazione sia stato notificato unicamente a uno dei difensori di fiducia dell’imputato, omettendo tanto la notificazione all’imputata quanto quella al co-difensore, la cui nomina, allegata all’atto di appello, non risulti revocata. Il vizio è tempestivamente eccepibile con le conclusioni scritte e non può essere ignorato dal giudice di secondo grado. La nullità assoluta e insanabile derivante dall’omessa vocatio in iudicium dell’imputato e del difensore impone l’annullamento della decisione impugnata.

Il Fatto

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 23 settembre 2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo il 5 giugno 2023, con cui l’imputata era stata ritenuta colpevole del reato previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, per aver omesso di dichiarare redditi da locazioni immobiliari al fine di ottenere il reddito di cittadinanza.

Avverso la sentenza di secondo grado l’imputata proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi. Il primo denunciava la violazione degli art. 178, lett. c), 179 e 601 cod. proc. pen., per non essere stato instaurato il rapporto processuale nei suoi confronti e del co-difensore nel giudizio di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione esamina per prima la doglianza processuale, che considera fondata e assorbente. La tipologia del vizio consente la disamina diretta del fascicolo processuale, da cui emerge il quadro della notificazione del decreto di citazione.

Il decreto, emesso il 23 giugno 2025 in vista dell’udienza del 23 settembre 2025, risulta notificato in data 25 giugno 2025 unicamente a uno dei difensori di fiducia. Non è stato invece notificato né all’imputata né all’altro co-difensore, la cui nomina fiduciaria, risalente al 19 marzo 2023, era allegata all’atto di appello e non risultava revocata.

La Corte rileva che il vizio processuale è stato tempestivamente eccepito con le conclusioni scritte trasmesse in vista dell’udienza, nelle quali si deduceva appunto l’omessa citazione dell’imputata e del co-difensore. I giudici di secondo grado hanno però omesso di dare risposta all’eccezione difensiva, pronunciando nel merito senza sanare il difetto.

Ne deriva la non corretta instaurazione del rapporto giuridico processuale nei confronti dell’appellante e del suo co-difensore rispetto alla vocatio in iudicium nel processo di appello. La sentenza impugnata è pertanto annullata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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