Peculato e PREU: il concessionario non è persona offesa, no danno morale (Cass. pen. Sez. VI n. 12436 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di peculato commesso dal gestore o esercente di apparecchi da gioco leciti che non versi al concessionario i proventi destinati al Prelievo unico erariale, il denaro appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione. Il concessionario, pertanto, non è persona offesa del reato, ma mero danneggiato sul piano patrimoniale, e non ha diritto al risarcimento del danno morale. La clausola di riserva contenuta nell’art. 314-bis cod. pen. esclude interferenze con il peculato: nessuna successione di leggi né applicazione dell’art. 2 cod. pen., restando la nuova fattispecie confinata alle distrazioni non appropriative.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna dell’amministratore di una società gestrice di gioco lecito, qualificato incaricato di pubblico servizio, per più episodi di peculato. All’imputato si contesta di non aver versato alla società concessionaria le somme incassate nel 2015 a titolo di Prelievo unico erariale.
Avverso la sentenza di secondo grado il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione di legge sulla qualifica soggettiva, l’ammissibilità della costituzione di parte civile e la prova del danno morale, nonché l’inammissibilità della lista testi depositata dalla parte civile. Con motivi aggiunti ha chiesto la riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 314-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Le Sezioni Unite n. 6087 del 2020 hanno chiarito che integra il peculato la condotta del gestore che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al PREU, poiché il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dalla riscossione. Il concessionario riveste la qualifica di agente contabile ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipa il gestore.
È invece fondato il secondo motivo. La Corte distrettuale aveva riconosciuto al concessionario il diritto al risarcimento del danno morale pur non essendone persona offesa. La Corte di cassazione ribalta l’assunto richiamando la giurisprudenza civile sulla natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale (Corte cost. n. 33 del 2003; Sez. U. n. 26972 dell’11.11.2008), che impone un accertamento concreto e non astratto del pregiudizio, evitando duplicazioni.
Nel caso di specie il concessionario non è titolare del bene oggetto dell’appropriazione né ha con esso alcun rapporto materiale: subisce soltanto gli effetti pregiudizievoli del fatto altrui perché è tenuto a versare all’erario la somma riscossa. Egli è quindi danneggiato patrimoniale, ma non persona offesa. Conseguentemente la sentenza è annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili, con eliminazione delle stesse.
Quanto ai motivi aggiunti, la Corte ricostruisce il rapporto tra art. 314 e art. 314-bis cod. pen., introdotto dall’art. 9, comma 1, d.l. n. 92 del 2024. La clausola di riserva “fuori dai casi previsti dall’art. 314” configura una sussidiarietà della nuova fattispecie rispetto al peculato: le condotte distrattivo-appropriative restano punite a titolo di peculato, con esclusione di ogni successione di leggi. Il motivo aggiunto è infondato, non trattandosi di distrazione ma di semplice appropriazione di somme altrui; il terzo motivo resta assorbito.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2 c.p. – Successione di leggi penali
- Art. 314-bis c.p. – Indebita destinazione di denaro o cose mobili