Recidiva reiterata e calcolo del termine di prescrizione sul massimo edittale (Cass. pen. Sez. 4 n. 3211 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione del reato, con riferimento ai reati puniti con pena edittale inferiore alla soglia di sei anni per i delitti e di cinque anni per le contravvenzioni, l’aumento per la recidiva reiterata deve essere calcolato sul massimo edittale previsto per il reato-base e non sul termine minimo di prescrizione fissato nelle predette soglie dall’art. 157, primo comma, cod. pen. Ne consegue che il termine di prescrizione, così maggiorato, decorre dall’ultimo atto interruttivo e, in assenza di sospensioni, la sua maturazione determina l’estinzione del reato, da dichiararsi anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 16 maggio 2025, confermava la pronuncia di primo grado con cui l’imputato era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione per i reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992, con la recidiva reiterata.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia il Procuratore generale, deducendo l’omessa declaratoria di prescrizione, sia l’imputato, lamentando la mancata pronuncia di estinzione dei reati per intervenuta maturazione del termine di prescrizione breve e di quello lungo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi, rilevando con valenza assorbente l’intervenuta maturazione del termine di prescrizione c.d. breve. Il thema decidendum riguardava la corretta individuazione del termine prescrizionale nel caso di reati puniti con pena edittale massima inferiore alle soglie legislative, ma per i quali la recidiva reiterata comporti un aumento di pena.
Richiamando il principio secondo cui l’aumento per la recidiva reiterata si calcola sul massimo edittale del reato-base e non sul termine minimo di prescrizione, la Corte ha precisato che, per i reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, la pena massima edittale è pari a tre anni di reclusione. A seguito dell’aumento per la recidiva, il termine di prescrizione risulta pertanto pari a sei anni.
Nella fattispecie, tale termine, decorso dall’ultimo atto interruttivo costituito dalla pronuncia della sentenza di primo grado del 29 gennaio 2019, risultava maturato il 29 gennaio 2025, in assenza di sospensioni. La Corte ha quindi evidenziato che la successiva notificazione del decreto di citazione in appello, avvenuta l’11 febbraio 2025, non poteva avere efficacia interruttiva, essendo il reato già estinto.
La Corte di merito avrebbe quindi dovuto dichiarare l’estinzione dei reati per intervenuto decorso del termine di prescrizione. In accoglimento dei ricorsi, la sentenza impugnata è stata conseguentemente annullata senza rinvio.
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Nota della Redazione
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