Concessionario lotto agente contabile risponde del mancato riversamento (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 242 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario del gioco del lotto è legato all’amministrazione da un rapporto di servizio e assume la qualità di agente contabile, con conseguente assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti e alla speciale responsabilità erariale ex art. 194 del R.D. n. 827/1924. Da tale qualificazione deriva l’inversione dell’onere della prova: l’agente può liberarsi solo dimostrando il caso fortuito o la forza maggiore. L’accertamento dell’incapacità naturale ex art. 2046 cod. civ. nel giudizio contabile è più rigoroso di quello penale e grava su chi la invoca; la relativa prova non può desumersi da certificazione medica generica né richiedere l’ammissione di una c.t.u. esplorativa. La pendenza di procedure amministrative di recupero non preclude l’azione erariale, salvo che il credito sia già integralmente soddisfatto.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa e contabile nei confronti della già concessionaria della ricevitoria del lotto di un comune calabrese, per un danno erariale quantificato in euro 20.730,93 arrecato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Secondo l’atto di citazione, la convenuta aveva omesso il riversamento dei proventi delle giocate del lotto relativi a due settimane contabili del novembre 2022, per importi pari a euro 9.876,42 ed euro 10.584,51. Malgrado l’avvio del procedimento di revoca della concessione, il preannunciato incameramento del deposito cauzionale e l’ingiunzione di pagamento in via amministrativa, la convenuta non aveva versato quanto dovuto né impugnato alcuno dei provvedimenti. La questione approda quindi al giudizio contabile, dove la convenuta oppone l’incapacità naturale e la duplicazione dell’azione di recupero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione sulla notificazione dell’atto di citazione. La notificazione risulta eseguita regolarmente ai sensi dell’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. e la relata reca la data del perfezionamento. In ogni caso, la costituzione in giudizio della convenuta, con la spiegazione di tutte le difese, sana con effetto ex tunc qualsiasi eventuale vizio della notificazione, secondo il principio richiamato dalla Corte di cassazione (sez. VI, n. 3240 del 2018).
Nel merito, la Corte esclude la dedotta non imputabilità. La condotta antigiuridica emerge per tabulas dalla documentazione del P.M. e dalle stesse dichiarazioni confessorie della convenuta. Quanto alla incapacità di intendere e di volere, l’accertamento nel giudizio contabile segue l’impianto del giudizio civile e l’onere probatorio grava sulla parte che la invoca. La certificazione prodotta — un certificato di medico di medicina generale, privo di data, che riferisce positivizzazioni al covid-19, una depressione post partum e la prostrazione seguita al decesso del genitore — è ritenuta generica e inidonea a dimostrare la totale assenza di capacità cognitiva. Per la stessa ragione la richiesta di c.t.u. è dichiarata inammissibile.
È respinta anche l’eccezione di improponibilità dell’azione erariale per l’avvio delle procedure amministrative di recupero. Il giudizio di responsabilità non è precluso quando l’amministrazione abbia chiesto il pagamento in via amministrativa, salvo che il credito sia stato integralmente soddisfatto. Nella specie i rimedi alternativi non avevano condotto all’integrale soddisfacimento, con la conseguenza che azione risarcitoria e azione erariale possono provvisoriamente procedere su binari paralleli, ponendosi il problema del saldo solo all’esito di entrambe.
La Corte ritiene infine fondata la pretesa risarcitoria. Il concessionario del gioco del lotto è agente contabile soggetto alla disciplina del titolo V, Capo I, del R.D. n. 827/1924, come confermato dalle Sezioni Unite (n. 504 del 2018). La convenuta, in violazione degli obblighi derivanti dall’art. 24 del d.P.R. n. 303/1990 e dall’art. 2 del contratto di concessione, ha omesso di versare le somme relative alle settimane contabili contestate e non ha coperto l’ammanco neppure dopo le diffide e l’avvio dell’autotutela. Non provato il caso fortuito o la forza maggiore, resta confermata la condotta dolosa e la condanna al pagamento di euro 20.730,93, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2046 c.c. – Imputabilità del fatto dannoso
- Art. 139 c.p.c. – Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio