Notifica telematica e presunzione di conoscenza nella revocatoria (Cass. civ. Sez. III n. 9636 del 13.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica eseguita a mezzo posta elettronica certificata si perfeziona con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore del destinatario e la stessa ricevuta costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio è pervenuto nella casella del destinatario. La presunzione di conoscenza dell’art. 1335 cod. civ. è superabile solo con la prova, a carico del destinatario, dell’impossibilità incolpevole di prenderne notizia, sicché non sussiste alcun contrasto con il principio del contraddittorio e con il diritto di difesa. Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il Fatto
La banca creditrice propone azione revocatoria ordinaria per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell’atto di compravendita immobiliare con cui una società aveva trasferito un cespite alla ricorrente. Il Tribunale rigetta la domanda; la Corte d’appello di Bologna, in riforma, accoglie l’azione e dichiara l’inefficacia del trasferimento.
Nel corso del giudizio di appello, a seguito del decesso del coniuge della ricorrente, era stata disposta l’interruzione per consentire la riassunzione nei confronti dell’eredità giacente. La ricorrente eccepisce l’estinzione del giudizio per omessa riassunzione nei suoi confronti. La Corte d’appello respinge l’eccezione e, nel merito, ritiene provata la partecipatio fraudis dell’acquirente in forza del rapporto di coniugio con l’amministratore unico della società alienante e della residenza nell’immobile. Propone quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 302 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 170 cod. proc. civ., perché, dopo la doppia interruzione, l’atto di riassunzione sarebbe stato indirizzato al difensore nominato per il primo grado e non a quello incaricato per l’appello.
La Corte dichiara il motivo inammissibile ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorrente non argomenta in alcun modo sulla motivazione con cui la Corte di merito ha respinto l’eccezione, là dove ha ritenuto che la prima notifica fosse andata a buon fine, essendo pervenuta nella sfera di conoscibilità del legale nominato, non comparso all’udienza fissata.
Il Collegio richiama l’art. 16 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, secondo cui le comunicazioni e notificazioni telematiche su iniziativa del cancelliere si intendono perfezionate nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore del destinatario. Il rinvio agli artt. 45 e 48 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 comporta che il documento informatico trasmesso per via telematica si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo dichiarato. La ricevuta di avvenuta consegna, pur non assurgendo a certezza pubblica, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio è pervenuto nella casella del destinatario.
Quanto ai profili di incostituzionalità, la Corte osserva che la possibilità riconosciuta dall’art. 1335 cod. civ. di superare la presunzione di conoscenza con la prova dell’impossibilità incolpevole esclude il contrasto con il principio del contraddittorio e con il diritto di difesa. Il notificante non deve subire le conseguenze negative dell’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità.
Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 2901 cod. civ. e dell’art. 2729 cod. civ., per avere la Corte territoriale tratto la presunzione di partecipatio fraudis dal solo rapporto di coniugio con l’amministratore unico. Anche questo motivo è inammissibile, perché non si confronta con il principio applicato dalla Corte di merito, secondo cui la prova della partecipatio fraudis del terzo, nel caso di atto oneroso successivo al sorgere del credito, può ricavarsi da presunzioni semplici, compreso il vincolo parentale tra debitore e terzo, quando renda inverosimile l’ignoranza della situazione debitoria.
La Corte rileva inoltre che il giudice di merito non ha valorizzato solo il coniugio, ma anche la residenza della ricorrente nell’immobile acquistato e la mancata spiegazione dell’acquisto di un bene già ipotecato, elementi che hanno integrato una barriera protettiva in danno dei creditori. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1335 c.c. – Presunzione di conoscenza
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 2901 c.c. – Condizioni
- Art. 170 c.p.c. – Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
- Art. 302 c.p.c. – Prosecuzione del processo
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso