Presunzione sui prelevamenti bancari e deduzione forfettaria dei costi (Cass. civ. Sez. V n. 15982 del 15.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari, la presunzione legale di cui all’art. 32, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973 opera anche nei confronti dell’imprenditore individuale che eserciti l’attività di raccolta di veicoli fuori uso e di smaltimento dei rottami metallici, restando la qualificazione del reddito come di impresa ai sensi dell’art. 55 t.u.i.r. il fondamento dell’applicazione della presunzione. La modifica normativa relativa ai prelevamenti c.d. sotto soglia, introdotta dal d.lgs. n. 193 del 2016, ha natura sostanziale e non retroattiva, applicandosi ai soli periodi d’imposta successivi al 3 dicembre 2016. A fronte della presunzione di ricavi occulti, il contribuente imprenditore può opporre la prova presuntiva contraria ed eccepire l’incidenza percentuale dei costi, che vanno detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati, anche in caso di accertamento analitico-induttivo.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, con avviso di accertamento, recuperava a imposizione, ai fini Irpef, Irap e Iva per un determinato anno d’imposta, maggiori ricavi nei confronti di un contribuente titolare di ditta individuale esercente l’attività di raccolta di veicoli fuori uso. L’accertamento trovava origine, da un lato, in un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che assumeva la percezione di un compenso per le auto da rottamare, e, dall’altro, in apposite verifiche bancarie.
La Commissione tributaria provinciale annullava il recupero nascente dai rilievi della Guardia di Finanza e in parte quello fondato sui movimenti bancari. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, adita con distinti appelli, accoglieva parzialmente i gravami. Contro tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il secondo motivo, con cui il ricorrente censura l’applicazione della presunzione ai prelevamenti non superiori a 1.000,00 euro giornalieri e 5.000,00 euro mensili. Il giudice di legittimità osserva che la disposizione invocata, introdotta dall’art. 7-quater del d.lgs. n. 193 del 2016 ed entrata in vigore il 3 dicembre 2016, ha natura sostanziale e non interpretativa, con conseguente esclusione della retroattività. Per i periodi d’imposta anteriori resta applicabile la normativa precedente, che impone al contribuente di indicare il beneficiario di ogni prelevamento, anche sotto soglia.
Sul terzo motivo, con cui si denuncia l’omessa pronuncia in ordine alla questione prospettata con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la Corte, pur riconoscendo la fondatezza del denunciato vizio, ritiene di decidere direttamente nel merito: alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, la Cassazione può evitare il rinvio quando la questione è di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
Nel merito, la Corte ribadisce che la presunzione legale ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 non si applica al lavoratore autonomo, ma continua a operare per tutti i titolari di reddito di impresa, anche in regime di contabilità semplificata. La qualificazione del reddito come di impresa, ex art. 55 t.u.i.r., è il fondamento della presunzione; è stata già ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’imprenditore individuale con apporto prevalente di lavoro personale. Da qui l’affermazione che la presunzione opera anche per l’impresa di raccolta di veicoli fuori uso.
Il quarto motivo è invece accolto. La Corte, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, rileva che, a fronte della presunzione di ricavi non contabilizzati, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, eccepire l’incidenza percentuale dei costi, che vanno detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati. È errata, pertanto, la decisione che nega il riconoscimento di una incidenza percentuale di costi presunti in mancanza di documentazione.
La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché ridetermini il reddito riconoscendo una deduzione forfettaria dei costi. Il ricorso incidentale resta assorbito.
Nota della Redazione
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