La precarietà del manufatto balneare non esclude il presupposto IMU in capo al concessionario demaniale (Cass. civ. Sez. 5 n. 12265 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU la soggettività passiva del concessionario di aree demaniali prescinde dalla natura reale od obbligatoria della concessione e dalla configurabilità di un diritto di superficie. La rilevanza impositiva delle strutture precarie e amovibili realizzate per offrire servizi balneari comporta l’indifferenza, ai fini tributari, della loro eventuale rimozione provvisoria, ove non sfoci in una variazione catastale. Ciò che rileva è la capacità reddituale del manufatto, quale presupposto dell’imposizione.
Il Fatto
Il Comune di Pollica notificava un avviso di accertamento d’ufficio per omessa denuncia e versamento IMU relativo all’anno 2015, in relazione ad una concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare. Il concessionario impugnava l’avviso, eccependo l’avvenuto pagamento per la stessa annualità e contestando la tassazione di un’area demaniale priva di diritto reale di godimento.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, accoglieva l’appello del contribuente, ritenendo le opere precarie e amovibili e, come tali, non soggette a IMU. Il Comune proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi incentrati sulla violazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall’art. 58 del D.Lgs. n. 446/1997 e dall’art. 18 della legge n. 388/2000, censurando la sentenza impugnata per aver condizionato il presupposto impositivo alla natura delle opere e alla sussistenza di un diritto reale di superficie.
Richiamando i propri precedenti, la Corte ha ricordato che la modifica normativa ha esteso espressamente la soggettività passiva dell’imposta ai concessionari di aree demaniali, rendendo irrilevante la questione degli effetti reali od obbligatori della concessione. In tale ottica, la natura precaria e amovibile dei manufatti non ne esclude la tassabilità, poiché ciò che rileva è la loro capacità reddituale, come confermato dalla nozione di unità immobiliare accatastabile di cui al D.M. 2 gennaio 1998.
Quanto alla rimozione provvisoria delle strutture, la Corte ha ribadito che essa è irrilevante ai fini tributari, non escludendo la possibilità di ricollocazione del manufatto, a differenza di una rimozione definitiva che comporti una variazione catastale. La sentenza della CTR è stata pertanto cassata, poiché il giudice d’appello si era soffermato su profili, quali la qualificazione di fabbricato e l’accatastabilità, ininfluenti ai fini della decisione.
La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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