Art. 338.

Art. 338.

Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione

L'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.

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LIBRO SECONDO — DEL PROCESSO DI COGNIZIONE › TITOLO III — DELLE IMPUGNAZIONI › CAPO I — Delle impugnazioni in generale