Insolvenza e credito dell’istante: basta l’accertamento giudiziale a cognizione piena (Cass. civ. Sez. I n. 23801/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il creditore istante per il fallimento non deve essere titolare di un credito definitivamente accertato né di un titolo esecutivo. Se l’esistenza del credito è già stata accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, il giudice prefallimentare può richiamare tale accertamento, salvo che emergano significative anomalie che impongano una specifica motivazione difforme. L’estinzione del giudizio di appello determina, ai sensi dell’art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della decisione impugnata e il relativo accertamento fa stato tra le parti. L’insolvenza, inoltre, è una condizione generale dell’imprenditore e non può essere valutata con riguardo al solo rapporto con il creditore istante.
Il Fatto
La controversia nasce dal reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento di una società in liquidazione. Il reclamante contestava, tra l’altro, la legittimazione del creditore istante, sostenendo l’inesistenza del credito posto a fondamento della domanda di fallimento, e negava la sussistenza dello stato d’insolvenza.
La Corte d’appello, pronunciando in sede di rinvio, aveva rigettato il reclamo. Aveva ritenuto idonea, ai fini della legittimazione ex art. 6 l. fall., un’ordinanza resa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c. che aveva accertato il credito della curatela. Aveva inoltre rilevato che tale accertamento era divenuto definitivo a seguito dell’estinzione del relativo giudizio di appello. Contro questa decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione tratta congiuntamente i primi tre motivi, tutti riferiti alla legittimazione del creditore istante. Il punto decisivo è l’effetto dell’estinzione del giudizio di appello. Ai sensi dell’art. 338 c.p.c., l’estinzione determina il passaggio in giudicato della pronuncia impugnata; l’accertamento contenuto nella decisione fa quindi stato tra le parti ai sensi dell’art. 2909 c.c., anche se il giudicato si forma dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
La Corte richiama inoltre il principio secondo cui, in presenza di una ragionevole contestazione del credito, il giudice prefallimentare deve procedere a un accertamento incidentale. Tale verifica non è però necessaria quando il credito sia già stato accertato con una pronuncia giudiziale a cognizione piena. In questa ipotesi il giudice può limitarsi a richiamare quell’accertamento, salvo che ravvisi anomalie significative tali da giustificare dubbi sulla correttezza della decisione precedente. Il procedimento disciplinato dagli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater c.p.c., applicabili ratione temporis, è qualificato dalla Corte come procedimento a cognizione piena con rito sommario.
Ne deriva l’infondatezza della censura relativa al giudicato e l’inammissibilità delle ulteriori doglianze sulla legittimazione, anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. La Cassazione considera corrette le argomentazioni della Corte d’appello e coerenti con i precedenti richiamati nella stessa ordinanza, tra cui Cass. n. 4406/2025, Cass. n. 5001/2016 e Cass. n. 14315/2024.
È dichiarato inammissibile anche il motivo relativo allo stato d’insolvenza. Il ricorrente chiedeva, in sostanza, una nuova valutazione fattuale e assumeva che l’insolvenza dovesse essere verificata soltanto rispetto al credito dell’istante. La Corte ribadisce invece che l’insolvenza esprime una condizione generale di impotenza economico-finanziaria dell’imprenditore a soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi ordinari.
Anche il quinto motivo, relativo alla mancata ammissione di richieste istruttorie, è dichiarato inammissibile per genericità e per mancata indicazione della decisività dei mezzi richiesti. La formazione del giudicato rendeva, inoltre, non necessaria ulteriore attività istruttoria. Il ricorso viene quindi rigettato.
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