Estinzione del giudizio di appello e conversione del termine prescrizionale da crediti previdenziali in prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20126 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La costituzione in giudizio del creditore, con richiesta di rigetto dell’opposizione proposta dal debitore, vale quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, comma 2, cod. civ., con effetti permanenti sino alla sentenza che definisce il giudizio, a norma dell’art. 2945, comma 2, cod. civ.. Detto effetto sospensivo si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza, ancorché si tratti di pronuncia di natura meramente processuale, come la declaratoria di improcedibilità. L’estinzione del giudizio di appello per mancata riassunzione comporta, ex art. 338 cod. proc. civ., il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con la conseguente conversione del termine di prescrizione breve dei crediti contributivi in quello decennale dell’actio iudicati ex art. 2953 cod. civ..
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari confermava il rigetto dell’opposizione all’esecuzione proposta da un contribuente avverso un pignoramento di crediti verso terzi, notificato nel 2017, per la riscossione di crediti contributivi INPS. Detti crediti si riferivano a due cartelle di pagamento notificate nel 2001 al padre del ricorrente, deceduto nel 2012, e per cui il figlio era stato imputato quale erede, oltre ad altre cartelle e avvisi di addebito per crediti propri. Il ricorrente eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti, in particolare per quelli ereditati, sostenendo che il giudizio di opposizione alle cartelle, introdotto dal padre nel 2001 e definito in primo grado con sentenza di improcedibilità nel 2011, si era estinto in appello per mancata riassunzione a seguito dell’interruzione per morte dell’appellante. La Corte territoriale aveva invece ritenuto che l’effetto interruttivo della prescrizione, derivante dalla costituzione in giudizio dell’INPS, si fosse protratto fino all’interruzione del giudizio di appello.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, pur ritenendo erronea la motivazione della sentenza impugnata, ne ha confermato il dispositivo, correggendo il percorso argomentativo. Il ricorrente, invocando le Sezioni Unite n. 15756 del 2007, sosteneva che l’estinzione del processo non produce l’effetto sospensivo di cui all’art. 2945, comma 2, cod. civ., ma solo quello interruttivo, con conseguente decadenza del termine. La Corte ha precisato che tale principio si applica quando il processo si estingue in primo grado, senza alcuna pronuncia idonea al giudicato. Nel caso di specie, invece, il giudizio di opposizione si era concluso con una sentenza di improcedibilità del Tribunale di Bari nel 2011.
La Corte ha quindi affermato che la richiesta di rigetto della domanda di accertamento negativo, formulata dal creditore costituitosi in giudizio, ha effetto interruttivo della prescrizione con gli effetti permanenti di cui all’art. 2945, comma 2, cod. civ.. L’effetto sospensivo è perdurato fino alla sentenza di primo grado. La successiva estinzione del giudizio di appello, per mancata riassunzione a seguito del decesso dell’appellante, ha determinato, ex art. 338 cod. proc. civ., il passaggio in giudicato della sentenza di improcedibilità del 2011. Tale sentenza, ancorché di natura processuale, è idonea a produrre l’effetto sospensivo della prescrizione e a costituire titolo per l’actio iudicati, come da costante giurisprudenza (ex multis, Cass. n. 6227 del 1981).
Ne consegue che, a partire dal passaggio in giudicato di tale pronuncia, il termine di prescrizione dei crediti contributivi non è più quello quinquennale, ma quello decennale di cui all’art. 2953 cod. civ.. La conversione del termine opera in virtù dell’accertamento giudiziale divenuto definitivo, senza che rilevi la natura di rito o di merito della pronuncia. La Corte ha richiamato a sostegno i principi espressi da Cass. n. 25222 del 2024, Cass. n. 8105 del 2019 e dalle Sezioni Unite n. 23397 del 2016, evidenziando che la mancata opposizione alla cartella non determina di per sé la conversione del termine, ma che questa consegue solo all’intervento di un titolo giudiziale definitivo. Poiché il pignoramento del 2017 è stato notificato prima della scadenza del termine decennale, la prescrizione non era maturata e il ricorso è stato respinto.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.