Intimazione di pagamento, prelievo latte e prescrizione dei soli interessi (TAR Veneto n. 95 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento ha natura di invito a pagare una somma già determinata da un atto presupposto e non costituisce atto impositivo. Se la cartella di pagamento presupposta non è stata impugnata ed è divenuta definitiva, l’intimazione può essere gravata, e la sua legittimità scrutinata, solo per vizi propri, restando inammissibili le censure che investono l’an o il quantum del debito e il contrasto della normativa nazionale con quella euro-unitaria. Il credito per prelievo latte è assoggettato a prescrizione quinquennale quanto agli interessi, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., con onere della prova degli atti interruttivi a carico dell’Amministrazione: in difetto, la pretesa agli interessi va dichiarata prescritta, ferma restando l’esigibilità della sorte capitale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola produttrice di latte e nella qualità di erede, ha impugnato l’intimazione di pagamento notificata l’08.04.2022, con cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha richiesto € 323.347,00 a titolo di sorte capitale, interessi e recuperi per il c.d. prelievo latte, in relazione a presunti sforamenti della quota assegnata per le annualità 2004, 2006 e 2007.
L’atto richiama quale presupposto una cartella di pagamento, della cui notifica del 04.02.2014 l’Amministrazione ha dato prova in giudizio. Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione per mancata allegazione della cartella, la genericità del calcolo degli interessi, l’intervenuta prescrizione del credito e il contrasto tra normativa nazionale e disciplina euro-unitaria, oltre al difetto di istruttoria sui recuperi PAC. La questione arriva al giudice amministrativo dopo la sospensione cautelare degli atti gravati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto impugnato: l’intimazione di pagamento è prodromica all’esecuzione forzata e non ha natura impositiva. Poiché la cartella presupposta risulta notificata il 04.02.2014 e mai impugnata, essa è divenuta definitiva e le doglianze che ne contestano gli effetti sostanziali sono inammissibili. La prova della notificazione è assolta con la produzione dell’avviso di ricevimento, richiamando Cassazione civile sez. III n. 17841 del 2023.
Ne deriva che residuano solo i vizi propri dell’intimazione. Sul primo motivo, la cartella è specificamente individuata nel dettaglio del debito con codice identificativo e data di notificazione: elementi sufficienti alla sua identificazione, tanto più che la notifica è provata. La censura è infondata.
Quanto agli interessi, l’ammontare è predeterminato dalla normativa e la loro quantificazione costituisce attività vincolata, non bisognevole di specificazione dei criteri. L’obbligo è giustificato dal richiamo all’art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973 e all’art. 25 del medesimo decreto: il debitore può verificare i calcoli applicando i criteri normativi, e non basta dedurre la mancanza di motivazione senza opporre un calcolo inferiore.
È invece fondata, in parte, l’eccezione di prescrizione quanto agli interessi. Questi sono soggetti a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. e agli atti non risultano atti interruttivi trasmessi al debitore nel quinquennio successivo alla notifica del 04.02.2014. Poiché l’intimazione è stata notificata l’08.04.2022, la pretesa agli interessi è dichiarata prescritta; la censura sulla loro decorrenza resta assorbita. Il ricorso è quindi accolto nei limiti dell’annullamento della richiesta di interessi, respinto nel resto, con compensazione delle spese e trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’eventuale seguito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.