Buoni postali serie Q/P: prevalgono i tassi del decreto ministeriale sul timbro (Cass. civ. Sez. I n. 18684 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, che consente variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi con decreto ministeriale, ha natura cogente e, ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., sostituisce di diritto le statuizioni negoziali delle parti. Il contrasto tra le condizioni riportate sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l’emissione va risolto dando prevalenza alle seconde, anche per la serie Q istituita con effetto dal 1° luglio 1986 con il D.M. 13 giugno 1986. Ne consegue che il sottoscrittore di un buono della serie Q/P, munito dei timbri prescritti dal decreto, non può invocare per l’ultimo decennio di rendimento gli interessi più favorevoli previsti per la precedente serie P. Non è invocabile la tutela dell’affidamento, perché la stessa norma, consentendo modifiche anche riduttive del saggio, esclude che il risparmiatore possa fare assegnamento sull’invariabilità del tasso vigente alla sottoscrizione.
Il Fatto
Un risparmiatore ha ottenuto dal Giudice di pace un decreto ingiuntivo nei confronti dell’amministrazione postale per il rimborso del controvalore di due buoni postali fruttiferi della serie Q/P, emessi nel 1987, ciascuno del valore di lire 250.000. Opposta la richiesta, il Giudice di pace ha respinto l’opposizione e il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 7 giugno 2022, ha confermato la decisione. Il Tribunale ha valorizzato il principio dell’affidamento: il sottoscrittore non può rappresentarsi che le condizioni del titolo differiscano da quelle rese note, sicché la discrasia va risolta in favore delle indicazioni riportate sul buono. Di qui il ricorso per cassazione dell’amministrazione postale.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e individua il nodo nella corretta applicazione dell’art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, disposizione che, nel consentire variazioni del saggio d’interesse per decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rende opponibile ai terzi la variazione istitutiva della nuova serie dopo la pubblicazione.
Richiamando il proprio orientamento consolidato dopo l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite n. 3963 del 2019, la Corte ribadisce che la norma ha natura cogente ed è idonea a sostituire ex art. 1339 cod. civ. le pattuizioni negoziali. Il contrasto tra le condizioni sul titolo e il decreto ministeriale va quindi risolto dando prevalenza alle seconde, anche per la serie Q.
Il Collegio chiarisce che la precedente pronuncia delle Sezioni Unite n. 13979 del 2007, posta a fondamento della sentenza impugnata, riguarda un caso diverso: quello in cui nessun timbro era stato apposto sul modulo della serie precedente. Le Sezioni Unite del 2019 non hanno mai affermato la prevalenza in ogni caso del dato testuale del titolo, anzi l’hanno esclusa in presenza del meccanismo di integrazione contrattuale.
Quanto alla tutela dell’affidamento, la Corte esclude che sussistano i presupposti: il decreto chiariva che il vecchio supporto cartaceo era utilizzato solo per mancanza dei nuovi moduli e prescriveva l’apposizione dei timbri indicativi della serie effettiva e dei minori tassi applicabili. Sul punto richiama anche la Corte cost. n. 26 del 2020, per cui la possibilità di variazioni anche riduttive del saggio escludeva che potesse consolidarsi un affidamento sulla sua invariabilità.
Il ricorso è dunque accolto, la sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.