Revisione prezzi piena e incondizionata nel contratto di durata (TAR Puglia n. 607 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La materia della revisione prezzi nei contratti pubblici di durata rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. e), n. 2, c.p.a., che comprende tanto l’an quanto il quantum debeatur, salvo che la pretesa si risolva in un mero adempimento di clausola puntualmente determinata nell’an e nel quantum. L’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, attribuisce all’affidatario di un servizio ad esecuzione periodica o continuativa il diritto alla revisione del prezzo senza limite temporale e senza subordinazione a condizioni o termini di decadenza. La norma ha carattere speciale e imperativo e opera in via diretta anche in contrasto con le clausole contrattuali difformi, che sono nulle per inserzione automatica ex artt. 1339 e 1419 c.c. Gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 decorrono dalla pubblicazione della sentenza, dovendosi escludere la decorrenza anteriore in assenza di una determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale.

Il Fatto

Una società affidataria di servizi di pulizia per istituti scolastici aveva stipulato con la centrale di committenza la Convenzione Consip e, tramite ordinativo principale di fornitura, eseguito il servizio per un circolo didattico che aveva aderito alla convenzione. Nel settembre 2023 la società ha chiesto il riconoscimento della revisione prezzi per il periodo decorrente dal settembre 2018, allegando le relative fatture e il conteggio secondo le modalità dell’art. 9.4 del Capitolato tecnico.

Il circolo didattico ha opposto diniego, ritenendo che l’adeguamento dovesse essere richiesto annualmente, e le fatture sono state rifiutate sul portale di interscambio. La società ha quindi proposto ricorso per l’accertamento del diritto alla revisione e la condanna al pagamento, con interessi moratori. Le amministrazioni intimate hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di giurisdizione. La materia della revisione prezzi nei contratti pubblici rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che conosce tanto dei diritti soggettivi quanto degli interessi legittimi. L’art. 133, lett. e), n. 2, c.p.a. ricomprende espressamente le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e ai provvedimenti applicativi nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006.

Il Tribunale richiama il precedente del Cons. Stato, Sez. V, n. 5446/2019, che ha ritenuto restrittiva e contraria al fondamento razionale della giurisdizione esclusiva l’interpretazione fondata sulla consistenza della posizione giuridica azionata. Nello stesso senso richiama la Cass. SS.UU. n. 3160/2019, che ha riconosciuto portata ampia e generale alla giurisdizione esclusiva in materia di revisione prezzi, superando la distinzione tra an e quantum, nonché le pronunce di merito conformi.

Il Collegio delimita però la fattispecie: restano estranee alla giurisdizione amministrativa le sole ipotesi in cui l’istanza di pagamento si configuri come richiesta di mero adempimento a una previsione contrattuale puntualmente disciplinata nell’an e nel quantum. Il caso concreto sfugge a tale eccezione, perché la ricorrente chiede l’accertamento del quantum debeatur.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce la legge di gara. L’art. 10, comma 5, della Convenzione Consip e l’art. 9.4 del Capitolato tecnico prevedono l’aggiornamento annuale del canone secondo l’indice ISTAT FOI. L’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce in capo all’affidatario il diritto alla revisione dei prezzi senza alcun limite temporale e senza condizioni o termini di decadenza. La norma ha carattere speciale e imperativo e si applica in via diretta anche in contrasto con disposizioni pattizie difformi. La clausola di revisione periodica integra norma imperativa, non derogabile in via pattizia, con inserzione automatica ex artt. 1339 e 1419 c.c. e nullità delle previsioni difformi, come affermato dal Cons. Stato, Sez. III, n. 4985/2018. Il C.G.A.R.S. n. 136/2018 ha qualificato il diritto come pieno e incondizionato, non subordinabile a formalità e decadenze.

Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del diritto alla revisione per l’esecuzione del servizio. Quanto agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, il Collegio ne fissa la decorrenza dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo, escludendo la decorrenza anteriore, poiché prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale non può trovare applicazione la disciplina delle transazioni commerciali. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Ministero e del circolo didattico e sono compensate con la centrale di committenza, in ragione del ruolo marginale rivestito in fase esecutiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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