Tariffe ARERA rifiuti come prezzi massimi e divieto di eterointegrazione in aumento (TAR Lombardia n. 747 del 19.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il metodo tariffario adottato dall’ARERA per il servizio integrato di gestione dei rifiuti determina prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte, ai sensi dell’art. 2, comma 17, legge n. 481/1995, non prezzi minimi garantiti al gestore. Ne consegue che l’eterointegrazione contrattuale ex artt. 1339 e 1419, comma 2, cod. civ. non può operare in aumento rispetto ai corrispettivi pattuiti tra ente territorialmente competente e gestore, potendo il Comune convenire prezzi inferiori a quelli risultanti dal metodo. Le deliberazioni consiliari di approvazione del p.e.f. non sostituiscono i prezzi contrattuali e non impongono al dirigente comunale di riconoscere aumenti. Resta ferma la sola ipotesi di revisione espressamente prevista dal contratto, collegata agli investimenti connessi al servizio.
Il Fatto
Una società a capitale misto pubblico-privato, affidataria del servizio di igiene urbana di un Comune lombardo dal 2013 al 2025, chiede nel 2020 un aumento dei prezzi per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e legnosi, a fronte di incrementi di costo. Il Comune nega la pretesa sul rilievo che il contratto di servizio consente adeguamenti solo in presenza di investimenti.
Dopo l’adozione del metodo tariffario ARERA e l’approvazione del p.e.f. da parte del consiglio comunale, la società chiede nel 2022, in alternativa alla revisione prezzi, il riconoscimento dei costi indicati nel piano. Il Comune risponde nel 2023 che il p.e.f. ha valore meramente contabile e che gli investimenti indicati non giustificano l’aumento. La società impugna le due note dirigenziali davanti al TAR Lombardia, lamentando eterointegrazione, incompetenza del dirigente, difetto di motivazione e sviamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. La controversia non è connessa a una proroga del contratto, ma resta riconducibile alla giurisdizione amministrativa perché gli atti impugnati sono prospettati come negatione delle delibere consiliari di approvazione del p.e.f., adottate da organo diverso e competente.
Nel merito, il Tribunale richiama un proprio precedente e ricostruisce la disciplina: l’art. 1, comma 527, legge n. 205/2017 attribuisce all’ARERA il metodo tariffario, ma “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi” della legge n. 481/1995. L’art. 2, comma 17 di quest’ultima qualifica le tariffe come prezzi massimi unitari: l’aggettivo è inequivocabile nel consentire agli enti di pattuire prezzi inferiori.
La conferma è nelle stesse delibere ARERA. La delibera n. 443/2019/R/rif chiarisce che le entrate tariffarie sono valori massimi e che è possibile applicare valori inferiori in caso di equilibrio economico finanziario della gestione; identica impostazione è nell’art. 4.5 e nella disciplina del MTR-2. Il Collegio condivide in linea di principio le pronunce del TAR Milano che ammettono l’eterointegrazione, ma esclude che essa possa valere in aumento: diversamente si perderebbe l’efficienza della gestione e si eluderebbe la disciplina delle gare, superando l’offerta economica con cui il gestore si è aggiudicato il servizio.
All’eterointegrazione in aumento si oppone anche il sistema della revisione dei prezzi (artt. 115 d.lgs. 163/2006, 106 d.lgs. 50/2016, 60 d.lgs. 36/2023). Le note impugnate non disapplicano le delibere consiliari, ma ne preservano la portata di determinazione del prezzo massimo: cade quindi anche la censura di incompetenza del dirigente.
Quanto al difetto di motivazione, l’affermazione sul valore solo contabile del p.e.f. è errata, ma non travolge gli atti, il cui dispositivo è corretto. Infine, l’aumento dei costi operativi esogeni non comporta adeguamento automatico del prezzo: la stessa ricorrente ha ammesso che l’incremento deriva da fattori esogeni e non dagli investimenti, unica ipotesi contrattualmente prevista. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.