Revisione prezzi nei contratti Consip: diritto pieno e rinnovo annuale non decadenziale (TAR Puglia n. 622 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici di servizi ad esecuzione continuata o periodica, l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 riconosce all’affidatario un diritto alla revisione prezzi pieno e incondizionato, senza limiti temporali e senza sottoposizione a condizioni o termini di decadenza. La norma ha carattere speciale e imperativo e si applica in via diretta e immediata anche in contrasto con previsioni pattizie o della lex specialis di tenore difforme, che restano derogabili solo per il tramite del meccanismo dell’inserzione automatica di cui agli artt. 1339 e 1419 c.c.. La clausola contrattuale che impone la richiesta annuale di adeguamento non introduce una decadenza e non preclude la pretesa relativa agli anni pregressi non prescritti. Sulla spettanza della revisione e sulla determinazione del quantum debeatur sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, lett. e), n. 2, c.p.a., salvo che la richiesta si riduca a mero adempimento di una previsione contrattuale puntualmente disciplinata nell’an e nel quantum.
Il Fatto
Una società affidataria di servizi di pulizia ha stipulato con Consip la Convenzione per gli istituti scolastici. Un Istituto comprensivo, aderendo alla Convenzione, ha emesso l’ordinativo principale di fornitura e successivi atti aggiuntivi per l’esecuzione del servizio.
Nel settembre 2023 la società ha chiesto il riconoscimento della revisione prezzi ex art. 9.4 del Capitolato per il periodo dal settembre 2018, allegando due fatture emesse il 31 agosto 2023. L’Istituto ha opposto diniego con nota PEC del 18 settembre 2023, ritenendo che l’adeguamento dovesse essere richiesto annualmente, e ha rifiutato la fattura sul portale di interscambio. La società ha quindi agito per l’accertamento del diritto, la condanna al pagamento e gli interessi moratori. Le amministrazioni intimate hanno eccepito il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di giurisdizione. La materia della revisione prezzi nei contratti pubblici rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che conosce sia diritti soggettivi sia interessi legittimi. L’art. 133, lett. e), n. 2, c.p.a. vi ricomprende espressamente le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e ai provvedimenti applicativi nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006.
Il Tribunale richiama l’orientamento del Cons. Stato, Sez. V, n. 5446/2019, che ha ritenuto restrittiva e contraria al fondamento razionale della giurisdizione esclusiva l’impostazione fondata sulla consistenza della posizione giuridica azionata, e la Cass. Sez. Un. n. 3160/2019, che ha riconosciuto portata ampia e generale all’ambito della giurisdizione in materia. L’eccezione è quindi respinta, poiché nel caso concreto si controverte anche del quantum debeatur.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la legge di gara: l’art. 10, comma 5, della Convenzione e l’art. 9.4 del Capitolato prevedono l’aggiornamento annuale del canone secondo l’indice ISTAT FOI. L’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, impone la clausola di revisione periodica del prezzo nei contratti di durata. Da ciò deriva il riconoscimento del diritto all’adeguamento a partire dal secondo anno di attività.
La norma ha carattere speciale e imperativo. Essa attribuisce il diritto alla revisione senza alcun limite temporale e senza condizioni o termini di decadenza, e si applica in via diretta anche in contrasto con previsioni difformi della lex specialis. La clausola di revisione periodica costituisce norma imperativa non derogabile in via pattizia, con inserzione automatica ex artt. 1339 e 1419 c.c., e le previsioni difformi sono nulle (richiamati Cons. Stato, Sez. III, n. 4985/2018 e C.G.A.R.S. n. 136/2018). Il rinnovo annuale previsto dal Capitolato è quindi modalità applicativa, non condizione di decadenza.
Il ricorso è accolto, con riconoscimento del diritto alla revisione per il periodo settembre 2018-febbraio 2020. Quanto agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, il Collegio ne dispone la decorrenza dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, escludendo la più favorevole decorrenza pretesa dalla ricorrente: prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale non può trovare applicazione la disciplina delle transazioni commerciali. Le spese seguono la soccombenza verso il Ministero e l’Istituto, con compensazione nei confronti di Consip per il ruolo marginale rivestito in fase esecutiva.
Nota della Redazione
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