Azione di indebito e rimesse solutorie prima della chiusura del conto (Cass. civ. Sez. I n. 27461 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. anche in costanza di rapporto, ove essa abbia ad oggetto versamenti di natura solutoria. In tal caso, però, egli ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, senza alcuna condanna restitutoria a carico della banca. Solo a conto chiuso, venuta meno l’indisponibilità dei singoli crediti di cui all’art. 1823, primo comma, cod. civ., l’azione di indebito può determinare l’obbligo della banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate. La chiusura del conto intervenuta nel corso del giudizio non rende inammissibile la domanda, ma ne circoscrive l’oggetto al saldo purgato.

Il Fatto

Il Giudice di Pace di Polla aveva accolto la domanda della società correntista, volta alla condanna della banca al pagamento di somme indebitamente addebitate in conto corrente, oltre accessori.

Il Tribunale di Lagonegro, in sede di appello, ha ribaltato la decisione. Ha rilevato che il conto fosse ancora aperto all’atto della proposizione della domanda e ha ritenuto che nessun pagamento potesse considerarsi effettuato in quel momento, attesa la natura ripristinatoria delle rimesse operate sul conto dalla correntista, che godeva di linee di credito. La chiusura del conto nel corso del giudizio è stata giudicata inammissibile, con conseguente inammissibilità della domanda. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con priorità logica il quarto motivo, che investe il presupposto stesso dell’inammissibilità dichiarata dal giudice di appello. Il ricorrente richiamava alcuni precedenti di legittimità, osservando che la restituzione degli interessi anatocistici può essere chiesta anche prima della chiusura del conto.

Il Collegio riconosce che il principio invocato esiste, ma ne delimita con precisione la portata. In costanza di rapporto, in presenza di rimesse solutorie, l’azione di indebito è proponibile anche se il conto non è stato ancora chiuso. Il suo esito, tuttavia, si risolve nella sola determinazione di un saldo purgato dalle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca.

La ragione risiede nell’art. 1823, primo comma, cod. civ., che disciplina la compensazione tra banca e correntista e che l’arresto richiamato (Cass. n. 13586/2024) pone a fondamento della soluzione, escludendo che prima della chiusura del conto possa configurarsi un pagamento idoneo a fondare una pretesa restitutoria. In vigenza di quel precetto, il correntista ha diritto solo al saldo, eventualmente rettificato.

Solo a conto chiuso viene meno l’indisponibilità dei singoli crediti. A quel punto, essendo esigibili i soli saldi reciproci, l’azione di indebito può determinare l’obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate, non residuando alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa. La Corte richiama sul punto anche Cass. n. 4214/2024 e Cass., Sez. U., n. 24418/2010.

Su questa base il quarto motivo è respinto nel merito e la sentenza impugnata è confermata nella sua corretta applicazione del principio. Da ciò la Corte fa discendere l’inammissibilità, per difetto di interesse, dei restanti motivi, attinenti a profili ormai estranei alla ratio decidendi. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il pagamento del contributo unificato raddoppiato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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