Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione fattuale assorbita (Cass. civ. Sez. III n. 34062 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione della violazione dell’art. 1965 cod. civ. o dell’art. 1937 cod. civ., solleciti il giudice di legittimità a rivalutare l’accertamento dei fatti e ad ammettere prove orali, è inammissibile. Quando il giudice di merito abbia deciso in via assorbente su una questione fattuale — segnatamente la non provata manifestazione di volontà dei soggetti che avrebbero sottoscritto il contratto di garanzia — ogni ulteriore censura sulla qualificazione giuridica del rapporto resta improduttiva. Il ricorso che non censuri il contenuto effettivo e dirimente della sentenza impugnata è eccentrico, e per ciò stesso inammissibile, con conseguente obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Il Fatto
Una società cooperativa sociale si opponeva davanti al Tribunale di Alessandria al decreto ingiuntivo emesso a favore di un’altra società per il pagamento di euro 15.000, somma pretesa in forza di una fideiussione scaturita da un accordo stipulato con un terzo debitore. L’opponente sosteneva che l’accordo di fideiussione non era stato sottoscritto né da sé stessa né dalla terza società.
Il Tribunale rigettava l’opposizione. La Corte d’appello di Torino accoglieva invece l’appello. La società creditrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 1965 cod. civ., omesso esame di fatto decisivo e ultrapetizione: la Corte d’appello avrebbe dato per scontato che la fonte dell’obbligazione principale fosse una transazione, senza motivare, e avrebbe dovuto semmai ravvisare un mero riconoscimento di debito, ammettendo le prove orali reiterate in appello.
La Corte di cassazione rileva che, benché la ricorrente si adoperi a coprire la sostanza del motivo mediante il richiamo normativo, detta sostanza è palesemente fattuale. Si chiede in realtà al giudice di legittimità di rivalutare l’accertamento dei fatti e di ammettere le prove orali a tal fine. Il motivo è pertanto affetto da evidente inammissibilità, con rilievo assorbente rispetto a ogni altra considerazione.
Il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 1937 cod. civ. e omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non provata la conclusione del contratto e nel qualificare il negozio come fideiussione anziché come contratto autonomo di garanzia a prima richiesta.
La Corte osserva che il giudice d’appello, nella ricostruzione dei fatti, dà atto della qualificazione proposta dalla ricorrente e delle tesi sul punto; tuttavia decide, in via assorbente, ritenendo non provata la manifestazione di volontà del fideiussore e della terza società, poiché la mancata allegazione della copia originale del contratto di garanzia non rende possibile valutare l’autenticità delle sottoscrizioni apposte. Si tratta di una valutazione fattuale che assorbe ogni ulteriore questione, inclusa la qualificazione del contratto cui le pretese sottoscrizioni si riferivano.
La Corte aggiunge che non incide la necessità di forma, né ad substantiam né ad probationem, poiché il giudice d’appello ha ricostruito che l’accordo era stato intrapreso per mezzo di proposta e accettazione, osservando però che le sottoscrizioni apposte non erano vagliabili quanto ad autenticità. Il ricorso, non censurando il contenuto effettivo e dirimente della sentenza, è eccentrico e viene dichiarato inammissibile. Non vi è pronuncia sulle spese, non essendosi difesa la parte intimata, con l’ulteriore conseguenza in materia di contributo unificato.
Nota della Redazione
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