Obbligo di astensione del giudice e limite alla sola decisione di merito (Cass. civ. Sez. III n. 34044 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di astensione del giudice di cui all’art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. è circoscritto alla sola ipotesi in cui il magistrato abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio, non estendendosi al caso in cui egli si sia limitato a istruire la causa in primo grado senza deciderla, ovvero abbia reso una pronuncia sulle deduzioni probatorie. In difetto di tempestiva istanza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza emessa, poiché gli istituti dell’astensione e della ricusazione assicurano in modo adeguato l’imparzialità e terzietà del giudice anche a seguito della modifica dell’art. 111 Cost. Ne deriva l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata in via meramente apodittica, dovendo essa avere portata strumentale rispetto alla soluzione di una questione sostanziale o processuale del processo.

Il Fatto

Una società debitrice principale e due fideiussori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo con cui la banca chiedeva il pagamento di un importo fondato su due contratti di conto corrente. Eccepivano la falsità delle sottoscrizioni, l’usurarietà degli interessi, la nullità delle clausole di capitalizzazione e l’invalidità delle garanzie, oltre alla violazione della buona fede.

Il Tribunale rigettava l’opposizione dopo aver disposto una c.t.u. grafologica. La Corte d’appello confermava. I ricorrenti impugnavano la pronuncia con cinque motivi, resistiti dalla cessionaria del credito.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo sull’obbligo di astensione. Il consigliere designato relatore in appello aveva conosciuto la causa come giudice unico di primo grado e aveva pronunciato sull’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e sull’ammissione delle prove. La Corte ribadisce il principio consolidato: l’obbligo di astensione opera solo se il giudice ha partecipato alla decisione di merito in un precedente grado. L’ordinanza istruttoria, anche quando esamini presupposti o profili di merito, è provvedimento ordinatorio, strumentale e privo di efficacia decisoria.

In difetto di ricusazione, la violazione dell’obbligo non è deducibile come motivo di nullità della sentenza. La norma costituzionale demanda al legislatore ordinario la disciplina dell’imparzialità, e non è arbitraria la scelta di affidarla agli istituti dell’astensione e della ricusazione. La questione di legittimità costituzionale è dichiarata apoditticamente formulata e irrilevante.

Quanto alle garanzie, la Corte rileva che i ricorrenti non hanno censurato la qualificazione delle stesse come contratti autonomi di garanzia. Tale natura esclude l’estensione delle considerazioni del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, relative alla diversa ipotesi della fideiussione. Il motivo risulta inoltre formulato in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., per non avere riportato gli scritti difensivi di merito.

Il motivo sull’usurarietà e sull’anatocismo è inammissibile per difetto di specificità e per la richiesta di riesame del merito. Il motivo sulla mancata c.t.u. contabile è infondato: la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice, e il diniego può essere implicitamente desumibile dal contesto motivazionale. Il motivo sulla nullità della c.t.u. grafologica è infondato: il consulente può acquisire documenti funzionali alla dimostrazione di fatti secondari, e il termine breve per le osservazioni ha natura ordinatoria, non incidendo sul diritto di difesa. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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