Giudicato esterno sul trasferimento illegittimo rilevabile d’ufficio in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34894 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, al pari di quello interno, anche quando si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di elemento assimilabile agli elementi normativi astratti. Il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma risponde a un interesse pubblico alla eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, conformemente al principio del ne bis in idem. L’accertamento irrevocabile su un punto fondamentale comune a due cause, relativo alle stesse parti e al medesimo rapporto giuridico, preclude il riesame di quel punto anche se il successivo giudizio ha finalità e petitum diversi.
Il Fatto
La lavoratrice aveva prestato attività per la società datrice a partire dal marzo 2000, presso la sede di Roma, con mansioni di addetta alla segreteria. Un separato procedimento aveva accertato la costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 13.3.2000, con diritto della lavoratrice al ripristino nel posto in precedenza occupato e condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 32, legge n. 183 del 2010.
Dopo un periodo di assenza per congedo e aspettativa, la società aveva trasferito la dipendente da Roma a Palermo a decorrere dall’1.6.2016. La lavoratrice aveva impugnato il trasferimento e chiesto il risarcimento del danno. La Corte d’appello di Roma aveva confermato il rigetto di primo grado, ritenendo provata la soppressione dell’unità operativa di provenienza e l’assenza di esigenze tecnico-produttive nella sede originaria, nonché la sussistenza di esigenze nella sede di destinazione. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare, con rilievo d’ufficio, il giudicato esterno formatosi sulla illegittimità del trasferimento presso la sede di Palermo. Il percorso prende le mosse dalla sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2604/2014, passata in giudicato, che aveva dichiarato nullo il primo contratto di lavoro interinale e accertato l’assegnazione della lavoratrice alla U.O. Amministrazione e Controllo Gestione con la qualifica di addetta alla segreteria.
La sentenza impugnata aveva riconosciuto che la società, con nota del 22.5.2014, aveva reinserito la dipendente nella sede di Roma avvertendola del carattere temporaneo dell’assegnazione, per l’assenza di esigenze tecniche, produttive e organizzative che ne giustificassero l’impiego proficuo. La Corte di merito aveva poi ritenuto assolto l’onere datoriale di provare la legittimità del trasferimento.
Su un diverso fronte, questa Corte con la sentenza n. 11564 del 2023 aveva accolto il ricorso della lavoratrice avverso il licenziamento intimato per le assenze presso la sede di Palermo, con cassazione e rinvio. In sede di rinvio la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1055/2024, aveva dichiarato illegittimo quel licenziamento; il ricorso della società avverso tale pronuncia è stato rigettato da questa Corte con ordinanza n. 17421 del 2025. L’ordinanza interlocutoria n. 17385/2025 aveva già rilevato che i due giudizi riguardano le stesse parti e il medesimo rapporto giuridico, e che nella presente causa si controverte della legittimità del trasferimento quale presupposto della domanda risarcitoria.
Il punto fondamentale comune alle due cause è dunque il trasferimento a Palermo come conseguenza dell’impossibilità di ripristino del rapporto nella sede originaria. La sentenza n. 1055/2024, confermata dall’ordinanza n. 17421/2025, ha statuito che il trasferimento era stato effettuato in violazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 45 del c.c.n.l., che per i lavoratori ultracinquantenni subordina il trasferimento al consenso; che il datore non aveva provato l’impossibilità di adibire la dipendente presso la sede di provenienza, smentita dalle stesse ammissioni della società; che il rifiuto della lavoratrice di rendere la prestazione presso la sede di destinazione era giustificato ai sensi dell’art. 1460 c.c.
Richiamando le Sezioni Unite n. 13916 del 2006, la Corte ribadisce che il giudicato esterno è assimilabile agli elementi normativi astratti e mira a evitare la formazione di giudicati contrastanti. Alla luce del giudicato formatosi anche sulla illegittimità del trasferimento, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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