Depurazione, legittimazione del solvens e manleva del gestore (Cass. civ. Sez. III n. 27145 del 18.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla ripetizione dell’indebito compete al solvens, cioè a chi ha materialmente eseguito il pagamento, a prescindere dalla veste formale — in proprio o quale erede — nella quale ha agito e dal subentro nel contratto di utenza. La legittimazione passiva alla restituzione del canone di depurazione spetta al soggetto che ha emesso le fatture e incassato il corrispettivo, giacché la domanda non integra una restituzione di indebito ma l’esito dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., e la ragione per cui la riscossione è stata affidata non rileva. La tariffa di depurazione è indebita non solo quando l’impianto manchi o sia temporaneamente inattivo, ma anche quando, pur in esercizio, eroghi una prestazione parziale o inidonea alla funzione depurativa, dovendosi guardare all’effettiva erogazione e non alla qualificazione amministrativa dell’impianto. Nella domanda di manleva verso il proprietario dell’impianto la prova del riversamento delle quote non è presupposto dell’an debeatur, ma incide sulla quantificazione del regresso, potendo la Regione essere tenuta per il contributo dato all’inadempimento.
Il Fatto
Un utente conveniva davanti al Giudice di pace di Napoli il gestore del servizio idrico e il Comune, chiedendo l’accertamento dell’indebita riscossione e la restituzione di quanto pagato, per il decennio anteriore alla domanda, a titolo di quota di depurazione, deducendo l’obsolescenza e il mancato funzionamento del depuratore. Nel giudizio intervenivano numerosi altri utenti e alcuni condomìni con analoghe domande restitutorie; il gestore si difendeva eccependo, tra l’altro, il difetto di legittimazione attiva e passiva, la prescrizione e l’infondatezza nel merito, e chiedeva la chiamata in causa della Regione e della società affidataria della gestione dell’impianto, oltre alla manleva.
Il Giudice di pace accoglieva le domande e rigettava la manleva. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2771/2022, rigettava integralmente l’appello, compensando le spese: giurisdizione ordinaria, legittimazione degli utenti che avevano eseguito i pagamenti, legittimazione passiva del gestore, inadempimento del servizio e onere probatorio a carico del gestore, prescrizione decennale, mancata prova del riversamento alla Regione. Propone ricorso per cassazione il gestore con quattro motivi; resistono gli utenti, la società in liquidazione e la Regione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la legittimazione attiva di due originari attori, che avevano agito quali eredi, sostenendo che i pagamenti fossero stati eseguiti dopo la morte delle danti causa. La Corte lo ritiene infondato: la ricorrente converte una questione di qualificazione formale della posizione soggettiva in un’assenza del diritto di azione, mentre decisivo è il dato sostanziale del solvens. La legittimazione spetta a chi ha eseguito il pagamento poi rivelatosi indebito, anche a prescindere dal subentro nel contratto e dalla qualità di erede (Cass. ord. n. 33462 del 14 novembre 2022); il motivo è anche inammissibile perché ripropone la censura senza confrontarsi con la ratio del giudice d’appello.
Il secondo motivo contesta la legittimazione passiva, sostenendo che il gestore avrebbe solo riscosso la quota per conto della Regione, proprietaria dell’impianto, e invoca l’art. 156 del d.lgs. n. 152/2006. La Corte richiama l’orientamento costante secondo cui la legittimazione passiva è di chi ha riscosso (Cass. 3314/2020; Cass. 20361/2023): l’azione non è restituzione di indebito ma esito dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., e controparte è chi riceve il pagamento (in caso di cessione, il cessionario: Cass. 25258/2023). Il precedente sulla stessa vicenda (Cass. n. 17639 del 30 giugno 2025) conferma che la legittimazione passiva del gestore discende dalla sua posizione di parte negoziale del contratto di utenza. L’art. 156 citato può fondare solo pretese interne di riparto o regresso.
Il terzo motivo oppone la distinzione tra impianto mancante, temporaneamente inattivo e impianto in esercizio ma parzialmente inefficiente, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008 e Cass. n. 11585/2020. La Corte lo rigetta: l’assunto che solo l’inesistenza o il fermo materiale consentano la restituzione è superato dalla giurisprudenza più recente, secondo cui la tariffa è indebita anche quando l’impianto, pur esistente, eroghi una prestazione parziale e non ottimale (Cass. n. 17639/2025; Cass. ord. n. 29488/2024). Il dato decisivo è l’effettiva erogazione della prestazione, non la qualificazione amministrativa dell’impianto come attivo. La censura, nella parte in cui oppone una diversa lettura delle prove, non è scrutinabile ex art. 360, n. 3, c.p.c.
Il quarto motivo è accolto. Il Tribunale aveva rigettato la manleva per difetto di prova dell’effettivo riversamento alla Regione. La Corte ritiene errata questa ratio decidendi: se Cass. n. 17639/2025 subordina l’azione del gestore alla prova del riversamento delle singole quote, la stessa pronuncia ha però confermato il diritto di agire in regresso sulla base della cooperazione della Regione nell’inadempimento, e Cass. n. 20014/2025 ha riconosciuto il regresso verso il proprietario dell’impianto e il gestore del servizio. La prova del riversamento non è presupposto dell’an debeatur, ma rileva sulla quantificazione del regresso, per evitare che la Regione rimborsi somme mai ricevute. La domanda era di manleva, non di ripetizione ex art. 2033 c.c.: la sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diverso magistrato, anche per le spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1460 c.c. – Eccezione d'inadempimento
- Art. 2033 c.c. – Indebito oggettivo
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso