Esclusione dell’associato e sindacato del giudice sulla gravità dei motivi (Cass. civ. Sez. I n. 2117 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione di esclusione dell’associato per gravi motivi, adottata ai sensi dell’art. 24, comma 3, cod. civ., è soggetta al controllo del giudice ordinario, chiamato a verificare che ricorra in concreto una delle ipotesi previste dalla legge o dall’atto costitutivo, prescindendo dall’opportunità intrinseca della scelta. Quando lo statuto contiene una specifica descrizione dei motivi ritenuti gravi, il sindacato si arresta all’accertamento della puntuale ricorrenza di quei fatti. Se invece la previsione è generale ed elastica, o impone un giudizio di gravità da operarsi post factum, il vaglio si estende alla proporzionalità tra la condotta addebitata, la lesione arrecata agli interessi altrui e la radicalità del provvedimento espulsivo. La valutazione di merito sulla gravità della condotta resta sottratta al sindacato di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente, già presidente di una sezione estera di un’associazione combattentistica, ha impugnato davanti al Tribunale di Roma il provvedimento con cui era stato escluso dall’ente, insieme alla successiva conferma, chiedendo anche il risarcimento del danno. L’associazione si è costituita resistendo e proponendo domanda riconvenzionale per il mancato passaggio delle consegne, con richiesta di condanna al controvalore degli oggetti non restituiti.

Il Tribunale ha respinto le domande attrici e la riconvenzionale. La Corte di appello di Roma ha rigettato il gravame principale e accolto quello incidentale dell’associazione, condannando l’originario attore al pagamento della somma richiesta. La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla portata dell’art. 24 cod. civ., applicabile anche alle associazioni non riconosciute, e ribadisce che il giudice investito dell’impugnazione della delibera di esclusione ha il potere-dovere di accertare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa importanza. Il giudizio non investe l’opportunità della delibera, ma la sussistenza concreta di una delle ipotesi previste dalla legge o dall’atto costitutivo.

Il Collegio distingue poi due ipotesi. Se lo statuto descrive in modo specifico i motivi di esclusione, il controllo giudiziale si arresta al mero accertamento della loro ricorrenza. Se invece la previsione è generale ed elastica, o implica un giudizio di gravità da compiersi post factum, il vaglio si estende alla proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato, la lesione arrecata e la definitiva elisione dell’interesse del singolo a restare nell’ente.

Nel caso concreto la clausola statutaria richiamava le “manifestazioni o atteggiamenti contrari ai principi dell’Arma”, rispetto ai quali l’espulsione è prevista per mancanze di particolare gravità. La Corte rileva che il ricorrente non può invocare in sede di legittimità la violazione di una disposizione statutaria, che non è norma di diritto e non rientra nell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. L’interpretazione della volontà negoziale è indagine di fatto, censurabile solo per motivazione inadeguata o violazione dei canoni legali, con specifica indicazione delle norme asseritamente violate.

Richiamando propri precedenti, il Collegio osserva che l’apprezzamento sull’effettiva gravità della condotta sfugge al sindacato di legittimità e che la valutazione di merito insita nel giudizio di proporzionalità non è censurabile in cassazione. I motivi costruiti su un preteso nesso eziologico o su un omesso esame di fatti decisivi risultano versati in fatto, privi di autosufficienza o non aderenti alla ratio decidendi, incentrata non sul solo mancato passaggio delle consegne ma sulla complessiva condotta dell’associato.

Quanto alla dedotta contraddittorietà della motivazione, la Corte esclude il vizio, perché il giudice di merito ha correlato la lesione del prestigio dell’Arma a un’azione imputabile a un carabiniere in congedo e dirigente di un’associazione che annovera tra i propri scopi la solidarietà tra militari in servizio e in congedo. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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