Opposizione agli atti esecutivi e spese di giustizia: rigetto e limiti (Cass. civ. Sez. III n. 3228 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione mediante ruolo delle spese di giustizia relative a sentenza penale di condanna, la contestazione con cui l’opponente lamenti l’indeterminatezza della pretesa erariale per mancanza di corrispondenza tra le spese indicate in cartella e quelle liquidate nel processo penale costituisce opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., riservata alla cognizione del giudice civile, e non opposizione agli atti esecutivi. La cartella esattoriale è adeguatamente motivata quando consente di identificare il provvedimento giurisdizionale cui si riferisce attraverso i dati in essa contenuti e i rinvii per relationem ai fogli-notizie. L’iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 04.07.2009 non deve essere preceduta dalla notificazione dell’invito al pagamento, dovendosi ritenere abrogata la previsione di cui all’art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002 a seguito della modifica dell’art. 227 ter del medesimo decreto.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale della Polizia di Stato in servizio a Genova nel luglio 2001, era stato coinvolto nella perquisizione alla scuola Diaz-Pertini eseguita in occasione del G8 e condannato dalla Corte d’appello per falso ideologico a tre anni e sei mesi di reclusione, con pronuncia passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione. Nel 2017 gli veniva notificata dall’agente della riscossione una cartella esattoriale di oltre ventinovemila euro per il recupero delle spese di giustizia del procedimento penale.
Il ricorrente propose opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi davanti al Tribunale di Roma. Il Tribunale, con sentenza n. 17361 del 09.11.2021, decise sulla sola opposizione formale agli atti esecutivi e la rigettò. Avverso tale pronuncia il ricorrente propone ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, relativo al difetto di motivazione della cartella, e lo giudica infondato. Il Tribunale ha accertato in fatto che la cartella era conforme al modello ministeriale e conteneva i necessari rinvii agli atti, tra cui i fogli-notizie, idonei a consentire la comprensione delle ragioni del recupero. La motivazione per relationem è sufficiente, come già affermato da Cass. n. 2797 del 31.01.2019.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. Benché formalmente incentrato sulla quantificazione del credito, esso sconfina nella contestazione della determinazione dell’importo, questione estranea all’ambito dell’opposizione agli atti esecutivi. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui siffatta contestazione integra opposizione all’esecuzione, come chiarito da Cass. n. 14598 del 09.07.2020 e da Cass. n. 23297 del 26.07.2022.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto applicabile la regola del pagamento delle spese pro quota e non con riferimento al titolo del reato, all’esito della modifica dell’art. 535 cod. proc. pen. e dell’art. 205 del d.P.R. n. 115 del 2002 ad opera della legge n. 69/2009, con applicazione del principio di retroattività della disposizione penale più favorevole ex art. 2, comma 4, cod. pen., salvo il limite dell’irrevocabilità della condanna.
Il terzo motivo, concernente la pronuncia ultra petita sul mancato invito a partecipare al procedimento, non evidenzia alcun concreto nocumento. Il vizio di ultrapetizione si configura solo quando venga attribuito alla parte un bene non richiesto o maggiore di quello richiesto (v. Cass. n. 16608 dell’11.06.2021). In ogni caso, l’invito al pagamento non era dovuto, non essendo necessario per le iscrizioni a ruolo successive al 04.07.2009, secondo Cass. n. 18238 del 26.06.2023. Il ricorso è quindi rigettato.
Nota della Redazione
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