La ripetizione dell’indebito dopo la decadenza definitiva dagli incentivi spetta al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 9097 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. per le controversie attinenti alle procedure e ai provvedimenti concernenti la produzione di energia, non si estende alla domanda di ripetizione di somme proposta dal Gestore dei Servizi Energetici quando il provvedimento di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti sia divenuto definitivo. In tale evenienza, il potere amministrativo deve ritenersi esaurito e il provvedimento di decadenza assume rilievo esclusivamente quale presupposto fattuale e giuridico irretrattabile, sicché la pretesa restitutoria, fondata sull’art. 2033 c.c., si configura come ordinaria azione di accertamento di un diritto soggettivo di credito, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di impianti fotovoltaici ammessi al regime incentivante del c.d. “Primo Conto Energia”, era stata destinataria di un provvedimento di decadenza dalle tariffe, adottato dal Gestore dei Servizi Energetici nel 2017. La legittimità di tale provvedimento era stata confermata dal giudice amministrativo, con sentenze non più impugnabili.
In via autonomamente cautelativa, il GSE aveva proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio un giudizio volto a ottenere la condanna della società alla restituzione degli incentivi percepiti, qualificando la pretesa come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Il T.A.R., respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, aveva accolto la domanda e la società aveva proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, che aveva confermato la pronuncia e affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 110 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, richiamando il criterio del petitum sostanziale, identificato in funzione della causa petendi e della natura della posizione giuridica dedotta, hanno rilevato che la domanda del GSE non investiva la legittimità del provvedimento di decadenza, né la spettanza o la misura dell’incentivo, ma esclusivamente la restituzione di somme asseritamente divenute prive di causa.
La Corte ha chiarito che la giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. si radica quando la controversia attiene, direttamente o indirettamente, all’esercizio di poteri pubblicistici del Gestore, come nel caso di impugnazione della decadenza o di contestazione delle rimodulazioni tariffarie. Tale attribuzione, tuttavia, non comporta una devoluzione generalizzata di tutte le controversie causalmente collegate a un provvedimento amministrativo, richiedendo che l’oggetto della lite sia l’esercizio, almeno mediato, di un potere autoritativo.
Nella fattispecie, la decadenza essendo ormai definitiva e non più sindacabile, il potere del GSE doveva ritenersi esaurito e il provvedimento assumeva rilievo quale mero antecedente storico della pretesa restitutoria. La Corte ha richiamato il proprio precedente delle Sezioni Unite n. 10016/2021, affermando che appartiene al giudice ordinario la controversia avente a titolo un indebito oggettivo discendente da un giudizio amministrativo che abbia definito il rapporto originario, dovendo il giudice dell’obbligazione restitutoria prendere atto del provvedimento di decadenza come fatto giuridico esistente e definitivo.
Le Sezioni Unite hanno quindi accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, e hanno assorbito il secondo motivo, relativo alla dedotta violazione dell’art. 295 c.p.c., poiché l’accertamento del difetto di potestas iudicandi preclude l’esame del vizio di eccesso di potere giurisdizionale.
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Nota della Redazione
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