Correzione dell’errore materiale sul regime delle spese in cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 14508 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale è ammessa quando il dispositivo del provvedimento esprima un contenuto diverso da quello risultante dalla motivazione, per mero refuso nella formulazione della statuizione. Nel giudizio di legittimità, ove la Corte abbia cassato senza rinvio l’ordinanza impugnata dichiarando l’inammissibilità dell’appello, la condanna alle spese deve seguire la soccombenza e gravare sulla parte controricorrente, non sui ricorrenti vittoriosi. L’errore sulla parte onerata delle spese è correggibile ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., con eliminazione dell’attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato divenuta incoerente.

Il Fatto

Con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ., il Tribunale condannava la società al pagamento di una somma in favore dei ricorrenti, a titolo di interessi su buoni postali fruttiferi, accertando l’inadempimento della società rispetto alle condizioni contrattuali stampigliate sui titoli. La società proponeva appello e la Corte territoriale, riformando l’ordinanza, rigettava la domanda introduttiva.

I ricorrenti si rivolgevano alla Cassazione e, con ordinanza del 6.2.2023, n. 3589, il ricorso era accolto: l’ordinanza impugnata veniva cassata senza rinvio, con declaratoria di inammissibilità dell’appello. Nello stesso dispositivo, però, i ricorrenti erano condannati al pagamento delle spese dei gradi di appello e di legittimità in favore della controricorrente. Propongono quindi istanza di correzione dell’errore materiale, deducendo il contrasto tra la statuizione sulle spese e la regola della soccombenza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricognizione del contenuto effettivo del provvedimento da correggere. Il dispositivo dell’ordinanza n. 3589/2023 aveva accolto il ricorso e cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, dichiarando inammissibile l’appello: la parte controricorrente era dunque risultata soccombente in entrambi i gradi.

Su questa premessa la Corte rileva l’evidente contraddizione interna. La stessa ordinanza aveva enunciato che il regime delle spese seguiva la soccombenza, ma aveva poi condannato i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente. Si tratta di un mero refuso, che non esprime una diversa volontà decisoria ma un errore nella formulazione della statuizione accessoria.

Il ricorso è pertanto dichiarato fondato. La correzione ripristina la coerenza tra motivazione e dispositivo, sostituendo il soggetto onerato: la condanna va posta a carico della controricorrente e in favore dei ricorrenti, con liquidazione delle spese del giudizio d’appello e del grado di legittimità, oltre alla maggiorazione del quindici per cento a titolo di rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

La Corte interviene inoltre sull’attestazione relativa al contributo unificato, la cui sussistenza dei presupposti per il raddoppio era stata dichiarata in ragione della condanna dei ricorrenti. Venuta meno quella condanna, l’attestazione è eliminata, perché priva del suo presupposto logico.

Il provvedimento di correzione delimita con precisione l’ambito dell’intervento: esso sostituisce esclusivamente la parte del dispositivo originario sopra richiamata, lasciando inalterato il resto della decisione, e conferma la funzione meramente ricognitiva del rimedio, volto a ripristinare l’esatta formulazione di una statuizione già contenuta nella volontà della Corte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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