Diversa qualificazione giuridica in appello non è domanda nuova (Cass. civ. Sez. I n. 15470 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., la prospettazione in appello di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio diversa da quella sostenuta in primo grado, ove la pretesa resti fondata sui medesimi fatti costitutivi. Il divieto di mutatio libelli colpisce l’introduzione di un nuovo thema decidendum, non la riqualificazione giuridica del rapporto già dedotto. La verifica dell’ammissibilità va condotta accertando se siano rimasti immutati la causa petendi e il petitum, non l’adesione dell’attore alla qualificazione giuridica offerta dal giudice di primo grado. Il creditore può procurarsi un titolo esecutivo nei confronti di più coobbligati per la stessa somma; ciò che gli è precluso è agire esecutivamente per l’intero nei confronti di entrambi, dovendo scegliere quale aggredire e promuovere l’azione verso l’altro solo per il residuo.

Il Fatto

La vicenda origina dalla revoca, disposta con decreto regionale, di un finanziamento concesso a una società. Il Tribunale di Napoli ha dichiarato la legittimità del provvedimento e condannato la società alla restituzione di una somma, rigettando la domanda proposta dalla Regione nei confronti della banca che aveva prestato una garanzia per l’eventuale restituzione delle somme.

La Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il motivo d’appello con cui la Regione si doleva della mancata condanna della banca, ravvisando il divieto di domande nuove: in primo grado l’ente aveva sostenuto la natura autonoma della garanzia, mentre in appello avrebbe fondato le proprie ragioni sulla natura fideiussoria, chiedendo la condanna in solido. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità accoglie il ricorso. Il Collegio muove dall’esame diretto del motivo d’appello e rileva che l’assunto della sentenza impugnata è solo in parte corretto. Nella prima parte del motivo l’ente sembra in effetti prospettare la riconducibilità della garanzia all’istituto della fideiussione, ma nella seconda parte ribadisce che il rapporto di garanzia è del tutto autonomo rispetto a quello principale, con impegno del garante a prima e semplice richiesta scritta, senza possibilità di opporre eccezioni.

Il passaggio decisivo, però, è un altro. Anche nella parte in cui prospetta la diversa lettura, la Regione non ha modificato i fatti storici allegati a fondamento della domanda: si è limitata a proporne una diversa qualificazione giuridica. Sul punto è richiamato l’orientamento consolidato della Corte, secondo cui non integra domanda nuova, ex art. 345 c.p.c., la prospettazione in appello di una qualificazione giuridica del contratto diversa da quella di primo grado, ove basata sui medesimi fatti (sono citate Cass. n. 4384/2016 e Cass. n. 6292/2023).

Né rileva che in appello l’ente abbia concluso per la condanna della banca “anche in solido” con la debitrice principale, invocando l’art. 1944 cod. civ. e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione. Il richiamo non muta la pretesa: la Regione ha sempre chiesto la condanna del garante al pagamento del credito garantito, precisando soltanto che ciò poteva avvenire senza preventiva escussione del debitore principale. Restano perciò immutati sia la causa petendi sia il petitum.

La Corte respinge infine l’argomento del controricorrente secondo cui l’accoglimento della pretesa verso la banca avrebbe prodotto una locupletazione ingiusta, con conseguimento di un importo doppio. Il creditore è legittimato a munirsi di un titolo verso più obbligati per la stessa somma; non può però agire esecutivamente per l’intero contro entrambi, dovendo scegliere in sede esecutiva quale coobbligato aggredire e, solo in caso di soddisfazione parziale, promuovere l’azione verso l’altro per il residuo.

La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *