Usucapione speciale agraria: serve la destinazione effettiva, non quella urbanistica (Cass. civ. Sez. II n. 21789 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione speciale di cui all’art. 1159-bis cod. civ. non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico o classificato come agricolo negli strumenti urbanistici. È necessario che il fondo sia concretamente destinato all’attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità produttiva, con destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva. La sola destinazione urbanistica del terreno è irrilevante. Il sindacato di legittimità non si estende all’apprezzamento delle prove testimoniali compiuto dal giudice di merito, né al vizio di motivazione sintetica ma logicamente ricostruibile.
Il Fatto
Il ricorrente originario domandò al Tribunale di Melfi l’accertamento, nei confronti di due controparti, dell’acquisto per usucapione di un terreno sito in agro di Venosa, invocando l’art. 1159-bis cod. civ. All’esito dei giudizi di merito la Corte d’Appello di Potenza, ribaltando l’esito di primo grado, revocò il decreto di usucapione speciale, ritenendo non provata la destinazione del fondo all’attività agraria: il terreno risultava utilizzato solo per il deposito di macchinari.
Gli eredi del ricorrente originario proposero quindi ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistito dalle controparti con controricorso. Ricevuta la comunicazione della proposta di definizione anticipata, i ricorrenti chiesero la decisione del ricorso e depositarono memoria in prossimità della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti dedussero la violazione e falsa applicazione dell’art. 1159-bis cod. civ., sostenendo che per l’usucapione breve sarebbe sufficiente la mera destinazione potenziale del fondo all’attività agricola, provata dal titolo di proprietà, dal certificato di destinazione urbanistica e dalle deposizioni testimoniali. Con il secondo motivo lamentarono la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e il vizio di motivazione, richiamando un precedente di legittimità che avrebbe valorizzato la destinazione urbanistica del fondo.
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi per connessione, dichiarandoli inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., richiamando le Sezioni Unite n. 7155 del 2017.
Il Collegio ha confermato l’orientamento consolidato secondo cui, per l’applicazione dell’usucapione speciale, non basta l’iscrizione del fondo nel catasto rustico: occorre che esso sia concretamente destinato all’attività agricola, intesa come entità produttiva dotata di propria preordinazione produttiva. La Corte ha richiamato sul punto Cass. n. 36626 del 2022 e Cass. n. 20451 del 2017.
La Corte territoriale aveva accertato in fatto che il fondo era adibito esclusivamente al deposito di macchinari agricoli di terzi o di terra proveniente da altri fondi, senza prova di attività agricola. Alla luce di tale orientamento, la destinazione urbanistica del terreno è irrilevante e l’apprezzamento delle prove testimoniali non è sindacabile in sede di legittimità.
Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha escluso l’apparenza della motivazione, che, pur sintetica, consente di cogliere l’iter logico della decisione, richiamando Cass. Sez. Un. n. 2767 del 2023 e Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014, secondo cui, dopo la modifica dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012, il vizio di motivazione illogica o insufficiente non è più censurabile.
Infine, la doglianza ex art. 115 cod. proc. civ. è stata ritenuta infondata, poiché la violazione è ravvisabile solo se il giudice decide in contraddizione con la norma ponendo a fondamento prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la censura sul diverso apprezzamento delle prove proposte, consentito dall’art. 116 cod. proc. civ., come affermato da Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. per la proposizione dopo la proposta di definizione anticipata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.