Inammissibile il ricorso che cumula vizi eterogenei e contesta il merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25771 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata e delimitato dalle ipotesi tassative di censura, è inammissibile il ricorso che prospetti, genericamente e cumulativamente, vizi di natura eterogenea, quali censure motivazionali ed errores in iudicando, riversando sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze. Il vizio di violazione di legge, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., postula un problema interpretativo della fattispecie astratta e non la contestazione della valutazione delle risultanze di causa, sottratta al sindacato di legittimità. L’anomalia motivazionale rileva solo se si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, nei limiti della mancanza assoluta di motivi, della motivazione apparente o del contrasto irriducibile. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. sussiste solo se l’onere probatorio sia stato attribuito a parte diversa da quella gravata. La parte integralmente vittoriosa in primo grado deve riprodurre in appello la domanda subordinata superata dall’accoglimento di quella principale, con chiarezza e precisione tali da renderla intellegibile.
Il Fatto
La Corte d’appello aveva accolto il gravame dell’Istituto previdenziale avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato gli avvisi di addebito opposti dal contribuente, ritenendo sussistenti i presupposti dell’iscrizione alla Gestione commercianti e respingendo l’opposizione della parte privata.
In particolare, il giudice di appello aveva dichiarato inammissibili, e comunque infondate, le domande subordinate volte a ottenere la riduzione della metà dei contributi previdenziali in ragione dell’età e del pensionamento, condannando l’appellato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi. Avverso tale pronuncia il contribuente propone ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, che denuncia la violazione dei principi sull’onere della prova e sulla valutazione delle prove, ex artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Il mezzo è inammissibile per concorrenti profili: prospetta cumulativamente vizi eterogenei, in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione, e non individua alcuna affermazione della sentenza impugnata in cui ravvisare un errore interpretativo, risolvendosi nella contestazione dell’idoneità probatoria degli elementi valorizzati dal giudice di merito.
Il giudice di legittimità ribadisce che il vizio di violazione di legge implica un problema di interpretazione della norma e presuppone fermo l’accertamento in fatto; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta resta estranea a tale sindacato. Quanto all’anomalia motivazionale, richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la Corte precisa che essa rileva solo se si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, nei ristretti limiti della mancanza assoluta di motivi, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile o della motivazione perplessa.
Né può invocarsi la violazione dell’art. 2697 cod. civ., che si configura solo quando l’onere sia attribuito a parte diversa da quella gravata, non quando si contesti l’apprezzamento sull’esito della prova; né la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., prospettabile solo in ipotesi tassative non ravvisabili nella specie. Il giudice, del resto, non è tenuto a esaminare singolarmente ogni allegazione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con l’iter argomentativo seguito.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, denunciano la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di rideterminazione della pretesa contributiva. La Corte li giudica inammissibili: la pronuncia d’appello si fonda su una preliminare ragione di rito, di per sé assorbente, e la parte non si confronta con tale ratio decidendi, limitandosi a richiamare atti processuali non trascritti, in violazione del principio di autosufficienza del motivo. Richiamando Cass. n. 5784 del 2020 e Cass. n. 20520 del 2018, si ribadisce che la riproposizione della domanda subordinata in appello, ex art. 346 cod. proc. civ., è rituale solo se formulata con chiarezza e precisione sufficienti a renderla inequivocamente intellegibile.
Il quarto motivo, sulla condanna alle spese in violazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., è parimenti inammissibile, non sviluppando adeguate ragioni di contestazione; i rapporti tra soccombenza e compensazione sono costruiti in termini di norma generale e norma eccezionale, con apprezzamento discrezionale riservato al giudice di merito. Il ricorso è dunque dichiarato complessivamente inammissibile, con conseguente obbligo del contributo unificato.
Nota della Redazione
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