Contributi TPL non tassabili senza gara e contratto di servizio (Cass. civ. Sez. V n. 25939 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trasporto pubblico locale, il passaggio dal regime concessorio a quello contrattuale-privatistico si articola in due fasi. Nella prima, di natura transitoria, i contratti di servizio stipulati a decorrere dall’01.01.1999 costituiscono una mera proroga degli affidamenti già in corso e non mutano la natura delle somme erogate dagli enti locali. Perché tali somme possano qualificarsi come corrispettivi contrattuali, e quindi come ricavi ex art. 85, comma 1, lett. a), t.u.i.r., è necessario che l’affidamento avvenga mediante procedura concorsuale, con determinazione del costo economicamente sufficiente di produzione del servizio, e che alla selezione del contraente segua la stipula di apposito contratto di servizio. In difetto di tale sequenza, le somme mantengono natura di contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio e restano sottratte ad imposizione diretta ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 3, del d.l. n. 833/1986.
Il Fatto
La società contribuente, esercente il servizio di trasporto pubblico locale, riceveva da alcuni comuni della Regione Lazio, per l’anno d’imposta 2009, una somma iscritta tra le variazioni in diminuzione della dichiarazione. L’Agenzia delle entrate notificava avviso di accertamento, recuperando a tassazione l’importo quale corrispettivo di servizi. Il maggior reddito d’impresa era imputato per trasparenza ai soci, con distinti avvisi.
La società e i soci impugnavano gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva i ricorsi riuniti, rilevando l’assenza di un contratto di servizio e la mera proroga degli affidamenti originari. La Commissione tributaria regionale, acquisiti i contratti prodotti in appello, rigettava il gravame dell’Ufficio. Proponeva quindi ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, incentrati sulla violazione del d.lgs. n. 422/1997 e della legge reg. Lazio n. 30/1998, nonché sull’erronea qualificazione dei contratti di servizio come proroghe delle originarie concessioni. Sotto il profilo dell’autosufficienza, rigetta le eccezioni dei controricorrenti: l’Ufficio ha indicato la fase processuale di produzione dei documenti e ha riprodotto integralmente uno dei contratti, con sintesi dei punti rilevanti. Richiama le Sezioni Unite n. 8950 del 2022, per cui il principio di autosufficienza non va interpretato in modo eccessivamente formalistico.
Anche sotto il profilo dell’interpretazione contrattuale, la censura è ammissibile: l’ermeneutica del contratto, pur costituendo indagine di fatto riservata al giudice di merito, è censurabile in cassazione per violazione delle regole di ermeneutica ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avendo la ricorrente indicato le clausole contrattuali asseritamente male interpretate.
Nel merito i motivi sono infondati. La Corte ricostruisce il quadro normativo: la legge n. 151/1981, il d.l. n. 833/1986, il d.lgs. n. 422/1997 e la legge reg. Lazio n. 30/1998. Rileva che il passaggio dal sistema concessorio a quello contrattuale è stato suddiviso in due fasi: la prima, transitoria, caratterizzata da contratti di servizio cd. ponte, decorrenti dall’01.01.1999, che rappresentavano pur sempre una proroga dei servizi già affidati tramite concessione, con cessazione degli atti di concessione dall’01.01.2002.
Con la riforma regionale del 2003, e in particolare con l’art. 24-bis della legge reg. Lazio n. 30/1998, si è precisato che costituisce “il corrispettivo” del contratto di servizio l’importo definito a seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento. Ne deriva che, in mancanza di procedura concorsuale e della determinazione del costo economicamente sufficiente di produzione, non può discorrersi di corrispettivo in luogo del precedente contributo. La sequenza procedimentale non è stata rispettata: la Regione Lazio ha determinato tale costo solo con delibera del 27.01.2015.
La Corte ribadisce che i contributi erogati a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, distribuiti dalle Regioni, non costituiscono componenti positivi del reddito e sono sottratti ad imposizione diretta, anche dopo la soppressione del Fondo nazionale. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese giudiziali. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, essendo la soccombente amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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