Scioglimento della comunione ereditaria e nullità per difetto di allineamento catastale (Cass. civ. Sez. II n. 25955 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di scioglimento giudiziale della comunione ereditaria la nullità comminata dall’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985, introdotto dall’art. 19, comma 14, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, va ricondotta nell’ambito dell’art. 1418, terzo comma, cod. civ. e qualificata come nullità formale e testuale, volta a sanzionare la mancata inclusione nell’atto della dichiarazione di parte o dell’attestazione del tecnico sulla conformità catastale oggettiva del cespite. La conformità catastale costituisce condizione dell’azione che il giudice deve accertare, potendo accogliere la domanda in presenza della dichiarazione o attestazione, senza onere di verificarne l’effettività, salvo che la difformità emerga ictu oculi. Tale nullità è rilevabile d’ufficio anche in cassazione, purché il vizio risulti da quanto già acquisito al processo.
Il Fatto
Due fratelli, coeredi del padre deceduto ab intestato e della madre, convenuta in giudizio la sorella, agiscono per l’accertamento della qualità di erede, la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima e la divisione del compendio ereditario, comprensivo di un complesso immobiliare e di depositi bancari. Il Tribunale riconosce la quota di legittima e, ritenuta la non comoda divisibilità dell’immobile, lo assegna alla convenuta, con condanna al pagamento di conguagli e quote di canoni. La Corte d’Appello di Milano conferma il giudizio di indivisibilità e l’assegnazione, ridetermina il conguaglio e accoglie in parte l’appello incidentale. Entrambe le parti ricorrono per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il tema della commerciabilità dei beni ereditari in presenza di un’unità abitativa ricavata da modifiche interne arbitrarie. Il giudice di merito aveva escluso la divisione del bilocale ritenendolo abusivo, sul presupposto dell’assenza di titolo abilitativo. La Corte corregge la motivazione: l’immobile non scaturisce da un aumento di volumetria, ma da una mera redistribuzione delle superfici interne, con creazione di una nuova unità abitativa del tutto ignota al catasto.
Viene in rilievo, allora, una diversa ipotesi di nullità, fondata sul disallineamento catastale oggettivo. Richiamando l’orientamento consolidato, la Corte ribadisce che le indicazioni sulla conformità catastale devono sussistere quali condizioni dell’azione anche nei giudizi di trasferimento giudiziale della proprietà. La difformità rileva solo se incide sullo stato, sulla consistenza, sull’attribuzione di categoria e classe, cioè sulle situazioni da cui dipende la rendita catastale. Nella specie la creazione di un’autonoma unità immobiliare priva di identificazione e rendita giustifica l’applicazione delle norme sull’allineamento catastale.
La Corte afferma la rilevabilità d’ufficio di tale nullità anche in cassazione, quale riflesso del potere del giudice di rilevare la nullità negoziale non eccepita in primo grado. Il difetto di commerciabilità impedisce di conseguire in sede giudiziale effetti preclusi all’autonomia negoziale delle parti.
La Corte accoglie quindi il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale. Riconosce il diritto del coerede al rendimento del conto, con imputazione delle spese sostenute per la produzione dei frutti e degli oneri fiscali versati, detraibili anche in appello. Rileva l’errore nel calcolo del rimborso delle migliorie, quantificato senza lo scomputo delle detrazioni fiscali conseguite dall’esecutore degli interventi.
Rigetta invece il primo e il quinto motivo del ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, che attingeva una sola delle rationes poste a fondamento del giudizio di non comoda divisibilità. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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