Dichiarazioni al CTU della procedura non valgono come piena prova (Cass. civ. Sez. II n. 26136 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al consulente tecnico nominato in seno alla procedura fallimentare non hanno efficacia di piena prova, ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice, alla stregua dell’art. 2735, comma primo, seconda parte, cod. civ. Accertato il potere di fatto sull’immobile da parte di chi lo occupa, opera la presunzione di possesso di cui all’art. 1141 cod. civ., invocabile ai fini dell’usucapione, e spetta a chi la contrasta provare la mera detenzione o l’interversione ai sensi dell’art. 1164 cod. civ. In sede di legittimità la statuizione sulle spese è scrutinaile solo per violazione della regola secondo cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa, restando la scelta di compensare rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che non deve motivare il mancato esercizio di tale facoltà.
Il Fatto
Il Fallimento convenne in giudizio l’occupante di un androne e di un locale di un immobile, chiedendone il rilascio libero da persone e cose. Il Tribunale di Palermo accolse in parte la domanda e respinse la riconvenzionale di usucapione proposta dalla convenuta.
La Corte d’appello di Palermo, in riforma, accolse il gravame principale dell’occupante e respinse quello incidentale del Fallimento. I giudici distrettuali ritennero dimostrata la disponibilità dei locali continua e ininterrotta per oltre un ventennio, senza che il Fallimento, pur onerato, ne avesse provato la riconducibilità a mera detenzione. Il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dalla controricorrente.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunziava la violazione degli artt. 1141, 1164 e 2735 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., sostenendo che la dichiarazione sottoscritta resa al consulente tecnico della procedura fallimentare dalla madre della controricorrente, nella quale si affermava che la figlia occupava gli immobili in qualità di custode, integrasse confessione stragiudiziale idonea a vincere la presunzione di possesso.
La Corte ha dichiarato il profilo manifestamente infondato. Le dichiarazioni a sé sfavorevoli rese al consulente tecnico hanno la stessa valenza probatoria che l’art. 2735, comma primo, seconda parte, cod. civ. riconosce alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo: non valgono come piena prova, ma concorrono con le altre risultanze di causa. Il richiamo ai precedenti Cass. n. 25887 del 2022, Cass. n. 27723 del 2021 e Cass. n. 24468 del 2020 sorregge l’affermazione. Correttamente, dunque, il giudice d’appello ha valutato la dichiarazione nel contesto delle ulteriori emergenze istruttorie.
Per il resto la censura è inammissibile, perché propone una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa al giudice di legittimità. La sentenza impugnata ha applicato correttamente gli artt. 1141 e 1164 cod. civ.: accertato il potere di fatto sull’immobile, opera in favore dell’occupante la presunzione di possesso, invocabile ai fini dell’usucapione, e le prove acquisite non erano idonee a superarla.
Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., per non aver disposto la compensazione parziale in presenza di una ragione grave ed eccezionale. La Corte lo ha ritenuto inammissibile: in sede di legittimità la statuizione sulle spese è scrutinaile solo con riguardo alla regola per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa, mentre l’opportunità di compensare è rimessa alla piena discrezionalità del giudice di merito, senza obbligo di motivare il mancato uso di tale facoltà, come affermato da Cass. n. 5896 del 2026 e, a partire da Cass. Sez. Un. n. 14989 del 2005, da Cass. n. 11329 del 2019.
Il ricorso è stato respinto, in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. Il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento della somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e di quella in favore della cassa delle ammende, secondo la funzione deterrente e sanzionatoria già riconosciuta da Cass. Sez. Un. n. 27195 del 2023 nel procedimento accelerato come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Nota della Redazione
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