Appropriazione indebita: interversio possessionis e dies a quo della querela (Cass. pen. Sez. II n. 35855 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appropriazione indebita, l’interversio possessionis richiesta dall’art. 1164 cod. civ. non si configura quando il trasferimento della disponibilità del bene avvenga per accordo tra le parti e sia finalizzato alla soluzione di problemi del bene stesso, difettando il contenuto oppositivo della condotta. La mutazione della natura del rapporto si realizza solo nel momento in cui il detentore manifesti in modo inequivoco la volontà di trattenere la cosa uti dominus, rendendosi irreperibile. Il termine per la proposizione della querela decorre dal momento in cui il titolare del diritto ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. Sulla prescrizione opera la sospensione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, per i reati commessi nel periodo di vigenza della stessa.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma conferma la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato l’imputato per il reato di appropriazione indebita di una vettura di proprietà delle persone offese. La vicenda riguarda un veicolo consegnato all’imputato e non restituito, nonostante le reiterate richieste dei proprietari.

L’imputato ricorre per cassazione con tre motivi, deducendo violazione di legge e, solo per il terzo, vizio di motivazione: l’erronea individuazione del dies a quo per la querela e la conseguente tardività della stessa; l’erronea collocazione del momento di consumazione del reato, con omessa declaratoria di estinzione per prescrizione; l’erronea individuazione del momento della interversio possessionis e il travisamento della valenza giuridica della condotta.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso rilevando che tutti i motivi sono generici o infondati. Sul primo, osserva che il ricorrente non si confronta con le valutazioni in fatto dei giudici di merito, i quali hanno spiegato come, anche dopo il tentativo di restituzione del prezzo tramite assegno di € 12.000,00 rivelatosi privo di copertura, le rivendicazioni delle persone offese continuarono a incentrarsi sulla restituzione del mezzo.

Non si verificò pertanto alcuna risoluzione contrattuale per mutuo consenso, con perdita del diritto dell’acquirente di pretendere la riconsegna della vettura. Le persone offese continuarono inoltre a ricevere al proprio indirizzo i verbali di mancato pagamento dei pedaggi del veicolo rimasto a loro intestato. Solo l’interruzione unilaterale dei rapporti, decisa dall’imputato a fronte delle ripetute richieste, pose le persone offese di fronte all’inequivoca volontà di precludere il recupero della vettura.

La Corte richiama la recente Sez. 6, n. 18117 del 14/05/2026, che ha ribadito la necessaria decorrenza del termine per la querela dal momento in cui il titolare del diritto ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva.

Quanto alla prescrizione, il secondo motivo non considera che i due trasferimenti della vettura, finalizzati alla soluzione dei problemi della stessa, furono concordati e dunque consensuali, e privi del contenuto oppositivo richiesto dall’art. 1164 cod. civ. per integrare l’interversio possessionis. Tale trasformazione si ebbe solo nel marzo 2018, quando l’imputato, rendendosi irreperibile, manifestò la volontà di trattenere la vettura uti dominus. Anche assumendo la data iniziale del mese, la prescrizione, interrotta da una serie di atti tra cui la citazione a giudizio del 23 settembre 2022 e la sentenza di primo grado del 30 aprile 2025, sarebbe maturata ad agosto 2025.

Tuttavia, trova applicazione la sospensione di un anno e sei mesi prevista dalla l. 23 giugno 2017, n. 103. Il reato, commesso l’1 marzo 2018, rientra ratione temporis nella finestra di applicazione della c.d. legge Orlando, come precisato da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025: la disciplina dell’art. 159 cod. pen. introdotta dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi n. 3/2019 e n. 134/2021.

Il terzo motivo è meramente ripetitivo delle argomentazioni precedenti e, per le ragioni esposte, infondato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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