Usucapione e consegna del bene da parte del proprietario: necessaria l’interversione del possesso (Cass. civ. Sez. 2 n. 6385 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La relazione con un bene che consegua non a un atto volontario di apprensione, ma a un atto o a un fatto del proprietario a beneficio del detentore, si configura come semplice detenzione o precario. In tale caso, non opera la presunzione di possesso di cui all’art. 1141, primo comma, cod. civ., con la conseguenza che grava sull’attore l’onere di dimostrare l’intervenuta interversione del possesso ai sensi dell’art. 1164 cod. civ., mediante il compimento di idonee attività materiali oppositive rivolte contro il proprietario. L’azione di rilascio esercitata dal promissario acquirente nei confronti del detentore qualificato (comodatario) del medesimo dante causa ha natura personale e non reale, essendo fondata sul titolo contrattuale che attribuisce il diritto alla disponibilità del bene.
Il Fatto
La società, promissaria acquirente di alcune unità immobiliari, convenne in giudizio i due occupanti degli immobili per ottenerne il rilascio e il risarcimento dei danni. Gli occupanti eccepirono l’intervenuta usucapione dei beni per possesso ultraventennale. Nel corso del giudizio, le cause venivano riunite con quello instaurato dagli occupanti contro la società venditrice per l’accertamento dell’usucapione. Il Tribunale dichiarava l’intervenuto acquisto per usucapione in favore degli occupanti, e la Corte d’Appello rigettava l’appello della società promissaria acquirente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il secondo motivo del ricorso principale concernente l’usucapione, ha enunciato il principio secondo cui chi agisce per far dichiarare l’acquisto per usucapione deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, e cioè non solo il corpus, ma anche l’animus possidendi.
I giudici di legittimità hanno chiarito che la consegna del bene da parte del proprietario al detentore, come avvenuto nella specie, dà luogo a una relazione di mera detenzione, sulla quale non può operare la presunzione di possesso di cui all’art. 1141 cod. civ. In questo caso, la disponibilità del bene non è esercitata in opposizione al proprietario, e per trasformare la detenzione in possesso utile all’usucapione è necessario un atto di interversione che si estrinsechi in attività materiali idonee a manifestare in modo inequivocabile l’intenzione di esercitare il possesso nomine proprio, in opposizione al proprietario concedente.
La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata sul punto, rilevando che i giudici di merito avevano qualificato come possesso la disponibilità dei beni senza accertare se vi fosse stata tale interversione. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha rigettato la censura sulla mancata dichiarazione di estinzione del giudizio per la cancellazione della società venditrice dal registro delle imprese, affermando che, nel caso di riunione di cause scindibili, l’evento interruttivo riguardante una causa non si propaga all’altra.
Infine, la Corte ha rigettato anche la doglianza relativa al difetto di legittimazione attiva della società promissaria acquirente. Ha precisato che l’azione di rilascio può essere proposta sia dal proprietario, sia dal titolare di un diritto personale di godimento sul bene, quale il comodatario o il promissario acquirente. L’azione esercitata dalla società nei confronti degli occupanti, qualificati come comodatari del medesimo dante causa, era pertanto legittima.
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Nota della Redazione
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