Notifica al curatore e avvisi ai soci di srl a ristretta base (Cass. civ. Sez. V n. 26383 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’avviso di accertamento al solo curatore fallimentare, e non anche al contribuente fallito, non comporta la nullità o l’inesistenza dell’atto impositivo, né la decadenza dell’Amministrazione dal potere accertativo. Essa incide soltanto sull’opponibilità dell’atto nei confronti del fallito e dei soggetti destinati a succedere nei debiti dell’ente, i quali restano legittimati a impugnarlo dal giorno dell’effettiva conoscenza. Nei confronti dei soci di una società a ristretta base partecipativa, la mancata autonoma notificazione dell’avviso societario non vizia gli avvisi consequenziali, poiché l’obbligo di motivazione è soddisfatto dal rinvio per relationem all’atto presupposto, che il socio ha il potere di consultare.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ha emesso nei confronti di una società di costruzioni, dichiarata fallita, un avviso di accertamento per maggior reddito di impresa relativo a un periodo d’imposta anteriore al fallimento. L’atto è stato notificato al curatore fallimentare e solo in un momento successivo alla società presso la sede legale. In ragione della ristretta compagine sociale, l’Ufficio ha imputato presuntivamente il maggior reddito ai soci, emettendo distinti avvisi nei loro confronti.
I soci hanno impugnato gli avvisi derivati davanti alla Commissione tributaria provinciale, eccependo la nullità dell’atto presupposto per mancata notifica alla società fallita e contestando la presunzione di distribuzione degli utili. I ricorsi sono stati rigettati in primo grado e accolti in appello dalla Commissione tributaria regionale, che ha annullato gli atti impositivi. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare le eccezioni di inammissibilità. Quanto alla notifica del ricorso alla società fallita, il Collegio richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 14916 del 2016, secondo cui, in virtù del principio di ultrattività dell’elezione di domicilio in primo grado, previsto dall’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, è valida la notificazione eseguita presso il domiciliatario costituito in primo grado quando la parte non si sia costituita in appello o non abbia indicato diversamente.
Sul difetto di autosufficienza, la Corte ricorda che l’inosservanza dei doveri di chiarezza e sinteticità espone all’inammissibilità solo quando renda oscura o lacunosa l’esposizione dei fatti e delle censure, violando i requisiti dell’art. 366 cod. proc. civ., come precisato dalle Sezioni Unite n. 37552 del 2021. L’erronea indicazione della norma violata non è decisiva se dal contenuto complessivo della censura emerge il vizio denunciato. Nel caso concreto il motivo, pur poco chiaro, individua il capo impugnato e le relative ragioni.
Nel merito il ricorso è fondato. La Corte esclude che la doppia notifica, al curatore e al fallito, costituisca condizione di validità dell’atto impositivo: nessuna norma la prevede a pena di nullità. La notifica al solo curatore non determina quindi nullità, né decadenza, ma solo l’inopponibilità dell’atto al fallito e a chi ne assume i debiti, con decorrenza dell’accertamento dal momento dell’effettiva conoscenza, secondo il principio di Cass. Sez. 5 n. 21333 del 2024.
Quanto ai soci, la Corte ribadisce che la notifica al solo curatore non vizia gli avvisi loro indirizzati, potendo ciascuno contestare autonomamente la pretesa erariale, anche riguardo agli utili extrabilancio asseritamente distribuiti. La Commissione tributaria regionale ha poi erroneamente trasformato l’obbligo di motivazione dell’avviso al socio in un obbligo di autonoma notificazione dell’atto societario. L’art. 7 legge n. 212/2000 è soddisfatto dal rinvio per relationem all’atto presupposto, che il socio può consultare in forza dell’art. 2261 cod. civ., gravando su di lui un dovere di diligenza informativa.
Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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