Deposito analogico dell’appello cautelare del P.M. ammesso fino al 31 dicembre 2025 (Cass. pen. Sez. I n. 30521 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni in materia cautelare, il deposito analogico dell’atto presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento è consentito a tutte le parti, e non solo alle parti private, sino al 31 dicembre 2025, in forza del regime transitorio dettato dall’art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2022 e dall’art. 3 del d.m. n. 217 del 2023, come modificato dal d.m. n. 206 del 2024. L’art. 111-bis cod. proc. pen. non è dunque applicabile agli atti depositati prima della scadenza di tale termine. L’impugnazione può essere presentata a norma dell’art. 582 cod. proc. pen., richiamato dagli artt. 309, comma 4, e 310, comma 2, cod. proc. pen., anche a mezzo di persona incaricata addetta all’ufficio della Procura della Repubblica, senza necessità di atto formale di delega né di attestazione del nominativo da parte del pubblico ufficiale ricevente.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato all’indagato la misura del divieto di dimora in tre province, in relazione a reati in materia di stupefacenti, armi, ricettazione e resistenza. Il Procuratore della Repubblica ha proposto appello cautelare avverso tale ordinanza e il Tribunale del riesame, in riforma, ha disposto la custodia in carcere.

L’indagato ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’inammissibilità dell’appello del pubblico ministero perché depositato in forma analogica anziché telematica e a mezzo di soggetto privo di delega; con il secondo motivo, il difetto di motivazione sulla attualità del pericolo di recidiva rispetto al tempo trascorso dai fatti.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il regime intertemporale del processo penale telematico. L’art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022, prevede il deposito esclusivamente telematico, ma l’art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dal d.l. n. 162 del 2022, ne ha differito l’entrata in vigore al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti attuativi.

Il regolamento è stato emanato con il d.m. n. 217 del 2023, poi modificato dal d.m. n. 206 del 2024. L’art. 3, comma 3, prevede espressamente, per le impugnazioni cautelari, il doppio binario di deposito, telematico e analogico, sino al 31 dicembre 2025. La stessa circolare ministeriale del 26.01.2023 conferma che, fino alla scadenza del termine, tutte le parti possono depositare l’atto con modalità analogiche.

Ne deriva che l’ultrattività della disciplina previgente dell’art. 582 cod. proc. pen. consente il deposito cartaceo a tutte le parti, non solo a quelle private. Nel caso concreto l’appello del pubblico ministero, depositato in modalità analogica nel febbraio 2024, era dunque ammissibile, e correttamente il Tribunale ha respinto l’eccezione difensiva.

Manifestamente infondata è poi la doglianza sul deposito a mezzo di soggetto privo di delega. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui l’impugnazione può essere presentata anche tramite persona incaricata addetta all’ufficio della Procura, senza delega formale, trattandosi di attività meramente materiale riconducibile alle disposizioni del titolare dell’ufficio (Sez. 3 n. 31022 del 2023; Sez. 2 n. 35345 del 2002).

Il secondo motivo è dichiarato generico e manifestamente infondato. In tema di misure cautelari il ricorso è ammissibile solo per violazione di specifiche norme o manifesta illogicità della motivazione, non per censure sulla ricostruzione dei fatti (Sez. 4 n. 18795 del 2017; Sez. 2 n. 31553 del 2017). L’ordinanza è adeguatamente motivata e il Tribunale ha valorizzato fatti recenti, la commissione dei reati in costanza di misura e l’assenza di lecite fonti di sostentamento, concludendo per l’inidoneità di misure non custodiali. Il ricorso è respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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